Incombe sulla società fornitrice del servizio di telecomunicazioni provare che la clausola generale relativa alle spese di spedizione è contenuta nel contratto e pertanto il consumatore ne è a conoscenza

Il giudizio era stato instaurato dinanzi al Giudice di pace di Barletta. Il ricorrente aveva citato in giudizio Telecom Italia s.p.a., chiedendo che fosse condannata a rimborsargli la somma complessiva di Euro 13,41 a titolo di spese di spedizione di alcune fatture telefoniche. La società di telecomunicazioni convenuta, resisteva alla domanda attorea, chiedendone, di contro, il rigetto.

Ma secondo il giudice di pace adito, la domanda meritava di essere accolta, e pertanto, condannava Telecom Italia al pagamento della somma suindicata, oltre agli interessi e alle spese di giudizio.

La pronuncia veniva confermata anche in appello dal Tribunale di Trani.

In particolare, osservava quest’ultimo Tribunale che agli atti mancava la sottoscrizione, da parte del cliente, delle condizioni generali di abbonamento e, dunque, della clausola che prevedeva l’addebito delle spese telefoniche.

Ciò significava che l’utente non era a conoscenza delle suindicate condizioni generali e, doveva essere la società Telecom a dimostrare il contrario.

Dal giudizio però, non risultava che detto onere probatorio fosse stato assolto, così come non vi era dimostrazione che le condizioni generali fossero state allegate al contratto né che l’elenco telefonico fosse stato consegnato all’utente.

Per tali ragioni il giudice di secondo grado aveva ritenuto che l’addebito delle spese di fattura non avesse formato oggetto di apposita pattuizione e che, pertanto, il processo andava risolto a favore del consumatore.

Il ricorso per Cassazione

Tredici euro e quarantuno centesimi, l’originario valore della lite: la causa giunge sino in Cassazione.

Ma in realtà il tema è assai più rilevante. Si controverte in materia di contratti dei consumatori e di ipotetiche clausole vessatorie, quali quelle che prescrivono che le spese di spedizione siano poste a carico degli utenti.

A ben vedere, nel caso in esame, mancava anche la sottoscrizione delle clausole generali del contratto stipulato tra la compagnia telefonica e l’utente, proprio da parte di quest’ultimo.

Ebbene, i giudici della Cassazione hanno ritenuto di dover condividere la decisione adottata dal Tribunale adito.

Quest’ultimo all’esito di un compiuto accertamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità, aveva accertato che non vi fosse la prova che la citata clausola oggetto di controversia fosse inserita nelle condizioni generali di contratto, e che pertanto fosse conosciuta dal cliente; la società convenuta, non aveva infatti fornito la relativa prova, gravante a suo carico.

Ed ha aggiunto che non potevano considerarsi opponibili al cliente le condizioni generali inserite in un documento trasmessogli dopo la conclusione del contratto.

Per concludere è stato affermato il seguente principio di diritto: il solo fatto che il consumatore invochi la nullità di una clausola contrattuale non equivale a prova della sua conoscenza.

La redazione giuridica

 

Leggi anche:

SOMMINISTRAZIONE-LAVORO: LA CAUSA DEL CONTRATTO DEVE ESSERE SPECIFICA

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui