Crediti impignorabili dopo il decreto n. 83/2015, e l’assegno sociale?

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La vertenza è relativa alla possibilità di pignorare crediti derivanti dal versamento sul conto corrente del debitore esecutato dell’assegno sociale, nel periodo coincidente con l’entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dal decreto n. 83/2015

La questione è stata definita dalla Corte costituzionale con la sentenza in commento (n. 12/2019) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in cui il legislatore ha previsto, al fine di tutelare il pensionato che fruisce dell’accredito sul proprio conto corrente, l’impignorabilità di siffatti crediti, ma ne ha escluso l’applicabilità alle situazioni pendenti al momento dell’entrata in vigore della novella legislativa. il Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di giudice dell’esecuzione mobiliare, con ordinanza del 30 settembre 2015, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione.

La norma – a detta del tribunale lombardo – contrasta con i principi costituzionali nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera l), laddove introducono l’ottavo comma dell’art. 545 del codice di procedura civile, si applichino esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del predetto d.l. (27 giugno 2015), anziché a tutte le procedure pendenti alla medesima data.

Si tratta delle norme in materia di impignorabilità dei crediti transitati su un conto corrente.

Ebbene nel caso in esame al debitore esecutato era stato pignorato il saldo attivo del conto corrente bancario, a lui intestato, sul quale venivano accreditati i ratei dell’assegno sociale.

Ed infatti, secondo la disciplina all’epoca vigente, nell’interpretazione assurta a “diritto vivente”, le somme erogate a titolo di pensione o altri emolumenti pensionistici o assistenziali, e, dunque, confluite nel patrimonio del percettore, allorché depositate presso istituti di credito e quindi disciplinate dall’art. 1834 del codice civile, erano pienamente assoggettabili a espropriazione forzata.

Nel corso del procedimento, era poi entrato in vigore il sopra ricordato d.l. n. 83 del 2015 che, tra l’altro, con l’art. 13, comma 1, lettera l), ha aggiunto all’art. 545 cod. proc. civ. i commi settimo, ottavo e nono, prevedendo, con gli ultimi due, che: «[l]e somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge» (ottavo comma); «[i]l pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio» (nono comma).

La questione di legittimità costituzionale

Ebbene, secondo il giudice rimettente, egli avrebbe potuto dichiarare l’impignorabilità del saldo attivo del conto corrente bancario intestato al debitore esecutato, alimentato esclusivamente dall’assegno sociale mensile a questi spettante, in quanto all’esiguo saldo attivo presente alla data del pignoramento si erano aggiunti solo due ratei erogati nei mesi successivi.

Tale operazione, tuttavia, non gli era consentita visto che nel frattempo era intervenuta la norma transitoria di cui all’art. 23, comma 6, del suddetto d.l. n. 83 del 2015, secondo cui «[l]e disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto»; e poiché, in base all’art. 491 cod. proc. civ., l’espropriazione forzata «si inizia col pignoramento», e, nel caso di specie, il pignoramento era stato notificato all’istituto di credito il 9 dicembre 2014 e al debitore il successivo 23 dicembre.

In altre parole, il processo esecutivo di cui si tratta risultava instaurato antecedentemente al 27 giugno 2015, data di entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015, e non ricadeva, pertanto, nell’ambito applicativo della novella.

In tal modo si sarebbe venuto a creare un irragionevole discrimine temporale per l’applicazione del nuovo regime di pignorabilità delle somme accreditate su conto corrente bancario o postale intestato al debitore a titolo di pensione o di altre prestazioni assistenziali o retributive, previste dall’ottavo comma dell’art. 545 cod. proc. civ., aggiunto dal richiamato art. 13, comma 1, lettera l).

La pronuncia della Corte Costituzionale

Secondo il Giudice delle Leggi, deve ritenersi innanzitutto fondata la questione sollevata con riguardo alla pignorabilità della prestazione pensionistica relativamente alle procedure iniziate antecedentemente all’entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015.

A tal proposito il Giudice delle Leggi ricorda che l’assegno sociale ha sostituto la cd pensione sociale. Si tratta di una nuova prestazione assistenziale, erogata agli ultrasessantacinquenni, istituita in attuazione dell’art. 38 Cost. per far fronte «al particolare stato di bisogno derivante dall’indigenza, risultando altre prestazioni − assistenza sanitaria, indennità di accompagnamento − preordinate a soccorrere lo stato di bisogno derivante da grave invalidità o non autosufficienza, insorte in un momento nel quale non vi è più ragione per annettere significato alla riduzione della capacità lavorativa, elemento che, per contro, caratterizza le prestazioni assistenziali in favore dei soggetti infrasessantacinquenni» (sentenza n. 400 del 1999).

In virtù del rinvio disposto dall’art. 3, comma 7, della legge n. 335 del 1995 alle «disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153», l’assegno sociale «non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile» (art. 26, dodicesimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante «Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale».

Ebbene proprio di assegno sociale si tratta nel caso in esame.

I giudici della Corte costituzionale accolgono la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Brescia, affermando che il diverso regime temporale previsto per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015, benché sia ispirato all’esigenza di salvaguardare l’affidamento nella certezza giuridica di chi ha avviato il pignoramento nella piena vigenza della disciplina antecedente che lo consentiva, è allo stesso tempo irragionevole.

La redazione giuridica

 

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