Il TAR del Lazio ha dichiarato l’illegittimità di un’ordinanza comunale con cui si vietava di “condurre e far permanere qualsiasi tipo d’animale” nelle spiagge libere “per tutta la durata della stagione balneare”

Si agli animali nelle spiagge libere. Lo ha stabilito il TAR del Lazio con la sentenza n. 176/2019 dichiarando illegittima l’ordinanza con cui il Comune di Latina ne aveva vietato la presenza durante la stagione balneare, anche se muniti di regolare museruola e guinzaglio.

Il provvedimento, nello specifico, vietava di “condurre e far permanere qualsiasi tipo d’animale, anche sorvegliato e munito di regolare museruola e guinzaglio tutti i giorni e per tutta la durata della stagione balneare”.

La misura era stata impugnata da una Onlus che aveva evidenziato come l’ordinanza avesse irragionevolmente imposto ai conduttori di animali il generalizzato divieto di accesso alle spiagge libere, in assenza di una motivazione che giustificasse tale scelta e senza specificare quali cautele comportamentali sarebbero state necessarie per la tutela dell’igiene delle spiagge.

“La scelta di vietare l’ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione- sottolinea il TAR – è irragionevole e illogica”.

Ciò anche “alla luce delle viste indicazioni regionali che attribuiscono ai Comuni il potere di individuare, in sede di predisposizione del Piano di utilizzo degli arenili, tratti di spiaggia da destinare all’accoglienza dei cani”.

L’Amministrazione comunale, secondo il Tribunale Amministrativo, avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge. Ad esempio valutando se limitare l’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all’accesso degli animali, con l’individuazione delle aree viceversa interdette al loro ingresso.

Neanche il permesso di portare i cani nelle apposite zone delle spiagge a pagamento, peraltro,  può controbilanciare il divieto previsto dall’ordinanza,. In tal modo, infatti, si creerebbe un ingiustificato divario fra i cittadini che possono pagarsi l’accesso alle stazioni balneari private e quelli che, al contrario, sono frequentatori di aree di balneazione pubbliche.

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