La Cassazione ha esaminato il caso di una persona che, sentendosi dire che si era sposata solo per interesse, si è sentita diffamata
La Suprema Corte ha esaminato il caso di un imputato, condannato per diffamazione (articolo 595 del codice penale). Aveva dichiarato, alle parenti di una donna, che si era sposata solo per interesse. Il matrimonio era quindi stato a suo dire celebrato “per acquisire lo status di vedova, quindi per interesse”.
Secondo l’imputato, nell’emettere la propria sentenza il giudice non aveva considerato l’ipotei che le parente avrebbero potuto mettersi d’accordo con la sposa, per calunniarlo. Inoltre il ricorrente segnalava alla Suprema Corte che, le espressioni da lui utilizzate, non avevendo contenuto offensivo non potevano essere considerate diffamatorie. La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 31434 del 23 giugno 2017, ha però mostrato di pensarla in senso opposto.
Secondo gli ermellini, dichiarare di una persona che si era “sposata per acquisire la condizione di moglie e poi di vedova, e, quindi, per interesse”, rappresenta una diffamazione. Giacchè ha un “valore intrinsecamente offensivo della reputazione della donna”. Da intendersi “come il senso della propria dignità personale nella opinione degli altri ed in sostanza nella considerazione sociale”.
La sentenza della Cassazione
“L’attribuzione alla persona offesa della deliberata volontà di sposare un uomo di cui conosceva la condizione di malato quasi terminale, allo scopo di ereditarne i beni, avendo in precedenza ottenuto lo status di moglie” è stato giudica un fatto offensivo. E questo perché le parole sono “incentrate sulla ipotizzata strumentalizzazione da parte sua del matrimonio a scopo di lucro”.
Tale ipotizzata strumentalizzazione ha avuto “una potenzialità lesiva”. E questo “non solo del suo personale amor proprio ma soprattutto della sua dignità e dalla considerazione da parte della comunità sociale in cui è inserita”. Infatti quest’ultima “di regola, disapprova tali comportamenti”. Per queste ragioni la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’imputato. La conferma integrale della sentenza impugnata, consente di rispondere alla domanda in esame. E’ reato dichiarare di una persona che si è sposata solo per interesse? La risposta è affermativa. Per l’esattezza, si tratta di un reato di diffamazione.




