Un uomo perde la vita a causa di un sinistro stradale su una strada dissestata e i suoi familiari ritengono il custode della strada (Provincia di Trento) responsabile dell’evento per la mancata manutenzione della strada (Cassazione civile, sez. III, 06/09/2024, n.24053).
La strada dissestata e l’incidente mortale
La vittima, mentre percorreva la strada provinciale a bordo della propria moto, perdeva il controllo del mezzo a causa di un pericoloso avvallamento presente sull’asfalto. Secondo i familiari del motociclista tale anomalia era presente da tempo senza che l’amministrazione si preoccupasse di farla eliminare e che molti altri sinistri essa aveva causato.
Il Tribunale di Trento accoglie la domanda, attribuendo tuttavia un concorso di colpa dell’80% alla vittima; rigetta invece le domande di manleva formulate dalla Provincia. La Corte di Trento (sent. 244/2020) accoglie parzialmente il gravame dei danneggiati.
In particolare i Giudici di appello ritengono, “in mancanza di elementi certi” su quale fosse la causa prevalente del sinistro, che il concorso di colpa della vittima nella minor misura del 50%; ritengono anche che la misura del danno non patrimoniale liquidata dal primo grado sia stata sottostimata.
La Provincia di Trento si rivolge alla Corte di Cassazione
La Provincia sostiene che i Giudici di appello, riguardo la concausa del sinistro nell’avvallamento presente sul manto stradale, avrebbero ricavato un fatto noto da una presunzione, violando il divieto di praesumptio de praesumptio e che avrebbero erroneamente ritenuto che una velocità più moderata non avrebbe evitato il sinistro.
La doglianza non è ammissibile. Lo stabilire, infatti, quale sia stata la causa di un sinistro stradale; se la vittima vi abbia concorso in tutto od in parte; quale ruolo abbia giocato la velocità di marcia tenuta dalla vittima nell’eziogenesi del sinistro, forma oggetto di altrettanti accertamenti di puro fatto, riservati al Giudice di merito.
La S.C. ribadisce che la valutazione con cui il Giudice di merito ha reputato “gravi”, “precisi” e “concordanti” gli indizi a sua disposizione (ovvero ne abbia escluso la gravità, la precisione e la concordanza) non può essere sindacata sic et simpliciter in sede di legittimità.
La critica al ragionamento presuntivo svolto dal Giudice di merito non è sindacabile in Cassazione quando “si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo […], o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito“.
Nel concreto, la doglianza della Provincia censura il risultato della valutazione indiziaria, ma non il metodo, che comunque, è stato corretto perché i Giudici di appello hanno valutato gli indizi a disposizione mettendoli in relazione gli uni con gli altri, ed ha tratto da essi inferenze probabilistiche non illogiche e non improbabili.
Non coglie nel segno, egualmente, neppure la invocata violazione del divieto di praesumptio de praesumpto.
La strada dissestata e la velocità della moto
Secondo la tesi della Provincia, la Corte d’Appello avrebbe violato tale principio per avere presunto che fu l’anomalia del manto stradale a causare la caduta; e poi muovendo da tale fatto presunto sarebbe risalita presuntivamente all’affermazione secondo cui la caduta si sarebbe verificata quand’anche la vittima avesse viaggiato ad una velocità inferiore. Così ragionando, pare evidente che la Provincia non ha colto il contenuto effettivo della decisione impugnata.
La Corte di Trento non ha ricavato la prova di fatti ignorati desumendola da fatti presunti, ma si è limitata a rilevare la mancanza di prova del fatto costitutivo dell’eccezione sollevata dalla Provincia, osservando come “da nessun elemento è dato trarre la conclusione che la perdita di controllo non sarebbe avvenuta a velocità di marcia pari o inferiore a 50 km/h“.
Quindi i Giudici non hanno affermato che la caduta non si sarebbe verificata se la velocità di marcia fosse stata pari o inferiore a 50 km/h, e meno che mai una simile inesistente affermazione è stata appoggiata sulla certezza che fu l’avvallamento dell’asfalto a determinare la caduta.
Ad ogni modo, il sostenere che la Corte di Trento abbia ricavato una presunzione muovendo da un’altra presunzione non trova alcun riscontro nella motivazione; inoltre incombeva alla Provincia, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dimostrare l’assenza di nesso causale tra cosa e danno.
Conclusivamente, il ricorso viene rigettato con conferma della decisione di appello.
Avv. Emanuela Foligno






