È l’ente proprietario della strada che risarcisce il motociclista caduto su una strada provinciale dissestata: salvo il comune, privo di legittimazione passiva

La caduta del motociclista e l’azione di risarcimento

Un motociclista aveva agito in giudizio contro il comune, per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi su una strada provinciale che attraversava il territorio comunale.

A causa delle numerose e gravi insidie presenti sul manto stradale, nell’affrontare una curva il centauro perdeva il controllo del motociclo e andava ad urtare fortemente con la gamba sinistra contro il guard-rail, comprimendo l’arto inferiore tra la moto e il guard-rail. In seguito all’incidente veniva sottoposto dapprima a un intervento chirurgico per l’applicazione di un fissatore esterno a tibia e perone e ricomposizione della frattura calcaneare con fili; e successivamente, a un intervento per la rimozione del fissatore esterno con applicazione di un tutore da indossare per quarantacinque giorni.

Il comune convenuto in giudizio contestava la propria legittimazione passiva ritenendo che dovesse essere la Provincia, l’Ente tenuto al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Perugia (sentenza n. 47/2020) ha accolto l’eccezione perché fondata.

La definizione di centro abitato è contenuta nell’art. 3, comma 8 del d.lgs. n. 285/1992 come “insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada” e la concreta individuazione dei centri abitati è delegata alle delibere delle singole giunte comunali.

Ebbene, il predetto Comune con propria delibera aveva individuato i propri centri abitati, acclarando che fossero tutti quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Per l’adito Tribunale era dunque la Provincia, in qualità di ente proprietario della strada a dover risarcire (in ipotesi) i danni al motociclista.

“Le funzioni di manutenzione, gestione e vigilanza, spettano infatti unicamente alla Provincia”. In base alla legge regionale umbra n. 3 del 1999, art. 74, come modificata dalla l.reg. n. 30/2002 “1. Sono trasferite alle province le funzioni di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle strade regionali, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonché i compiti di vigilanza. Le province svolgono le funzioni di propria competenza nel rispetto delle modalità e dei criteri fissati dalla L.R. 16 dicembre 1997, n. 46 “. E al comma 1-bis “Sono conferite alle province, per le strade regionali, le funzioni attribuite dalla vigente legislazione agli enti proprietari delle strade”.

In definitiva, il Tribunale di Perugia ha accolto l’eccezione preliminare del comune per difetto di legittimazione passiva e ha rigettato la domanda attorea, non essendo quest’ultimo tenuto al suo risarcimento.

La redazione giuridica

Leggi anche:

STRADA CON BUCHE: SE IL DANNEGGIATO CONOSCE I LUOGHI, VA RISARCITO AL 50%

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui