I box costruiti da alcuni condomini nell’area condominiale vanno rimossi

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La realizzazione nelle aree condominiali comuni di stabili opere edilizie, quali box o autorimesse, a beneficio soltanto di alcuni dei condomini, comporta sia un’alterazione della consistenza strutturale della cosa comune, sia una sottrazione della destinazione funzionale della stessa

La vicenda

La causa ebbe inizio nel 2012 quando un condomino convenne davanti al Tribunale Marsala altri condomini, chiedendone la condanna a rimuovere i box/garage realizzati nell’area condominiale comune adibita a parcheggio dell’edificio, nonché al risarcimento dei danni.

Il Tribunale respinse le domande dell’attore. La Corte d’Appello, in riforma della prima sentenza, ordinò ai convenuti di rimuovere i box auto dall’area di parcheggio condominiale, dando per superati i limiti di cui all’art. 1102 c.c., in quanto una porzione cospicua dello spazio comune risultava occupata stabilmente con quei manufatti, con conseguente sottrazione dello stesso all’uso collettivo.

Contro tale decisione i convenuti proposero ricorso per cassazione evidenziando che l’area condominiale in questione era stata destinata a parcheggio dal costruttore e che la realizzazione dei box non avrebbe affatto alterato tale destinazione, nè impedito agli altri condomini il pari uso. Col secondo motivo, censuravano invece, il difetto di prova dell’impedimento o del disagio correlati alla chiusura dell’area mediante i box.

Il giudizio di legittimità

Per il Supremo Collegio (Sesta Sezione Civile, sentenza n. 5059/2020) la decisione della Corte d’appello palermitana era conforme all’orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i cortili (ed esplicitamente pure le stesse aree destinate a parcheggio, dopo l’entrata in vigore della L. n. 220 del 2012), rispetto ai quali manchi un’espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio, rientrano tra le parti comuni dell’edificio condominiale, a norma dell’art. 1117 c.c., (Cass. 8 marzo 2017, n. 5831), e la loro trasformazione, sia pure solo in parte, in un’area destinata alla installazione, con stabili opere edilizie, di box o autorimesse, a beneficio di alcuni soltanto dei condomini, comporta sia un’alterazione della consistenza strutturale della cosa comune, sia una sottrazione della destinazione funzionale della stessa (Cass. Sez. 2, 21/05/1994, n. 4996; Cass. 9 dicembre 1988, n. 6673; Cass. 14 dicembre 1988, n. 6817; Cass. 16 febbraio 1977, n. 697).

Sempre secondo l’interpretazione giurisprudenziale prevalente “l’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell’art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto.

La decisione

Pertanto, si è ritenuto che configuri un abuso, agli effetti dell’art. 1102 c.c., la condotta del condomino consistente nella stabile occupazione – mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo della propria autovettura – di una porzione del cortile comune, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all’utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l’equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà” (Cass. Sez. 2, 24/02/2004, n. 3640; Cass. Sez. 6-2, 18/03/2019, n. 7618).

Peraltro, – hanno aggiunto gli Ermellini – il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, che è quello che lamentava il ricorrente nel secondo motivo di ricorso, non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile neppure nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio).

Per queste ragioni, il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti condannati alla refusione delle spese in favore del controricorrente.

La redazione giuridica

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