Dei danni cagionati a terzi per l’omessa manutenzione del marciapiede antistante il passo carraio risponde il condominio; ma il danneggiato è tenuto comunque a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno

La vicenda

L’attrice, per l’omessa manutenzione del marciapiede, aveva citato in giudizio un condominio invocandone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta causata dalla presenza di una profonda sconnessione del passo carraio del predetto stabile.

Nel costituirsi in giudizio, il Condominio aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la caduta avvenuta sul marciapiede di proprietà del Comune, come tale custode tenuto alla sua manutenzione ex art. 2051 c.c.; nel merito, aveva invocato il caso fortuito, concludendo dunque, per il rigetto della domanda attorea.

Il passo carraio

Istruita la causa dinanzi al Tribunale di Bari, il giudice pugliese ha in via preliminare, rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal condominio, in quanto: a) il passo carrabile è, secondo il Codice della Strada, un accesso ad un’area laterale, per lo più privata, idonea allo stazionamento provvisorio di uno o più veicoli ed è costituito da un’interruzione del marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale, tale da agevolare l’accesso alla proprietà privata; b) l’apertura di un passo carrabile su una strada comunale viene autorizzata in tutti i casi in cui è necessario il transito di veicoli fra una sede stradale pubblica e uno spazio privato: tali spazi debbono comunque essere idonei alla sosta o allo stazionamento di veicoli; c) il privato cittadino, ove ne ravvisi la relativa necessità, può, quindi, richiedere l’apposita concessione secondo quanto stabilito dal Codice della Strada e dai regolamenti comunali di settore; d) insieme ai benefici derivanti da tale autorizzazione sorge però, al contempo, a carico del concessionario, l’obbligo di curare la manutenzione del passo carrabile, sia per la parte insistente sulla strada, sia per quella ricadente nell’area privata; e) ove il concessionario si renda inadempiente e in conseguenza dell’omessa manutenzione del marciapiede uno o più passanti dovessero subire un pregiudizio, sorgerà a suo carico l’obbligazione risarcitoria per danno da cose in custodia (art. 2051 c.c.), con responsabilità concorrente del Comune in caso di omessa vigilanza sul concessionario.

Nel merito la domanda attore è stata dichiarata infondata (Tribunale di Bari, sentenza n. 48/2019).

Come premesso, l’attrice aveva chiesto la condanna del condominio ai sensi dell’art. 2051 c.c., per il danno cagionato da cose in custodia.

Tale norma, non esonera il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale fra la cosa in custodia e danno, al contrario tale prova si esaurisce nella dimostrazione che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa considerata nella sua globalità.

La presunzione di colpa resta però esclusa nel caso in cui l’evento dannoso debba essere ricondotto al caso fortuito, da interpretarsi nel suo senso più ampio, comprensivo anche della colpa esclusiva del danneggiato. In altre parole, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.

I danni da omessa manutenzione del marciapiede

Ebbene, “la semplice presenza di una buca, di un dislivello o di una sconnessione sul sedime stradale non manifesta di per sé solo il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta di chi vi si trovi a transitare sopra, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta”.

Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l’ostacolo, il grado di attenzione richiesto ed ogni altra circostanza idonea stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l’oggettiva responsabilità del custode.

Riguardo alla fattispecie concreta, è stato rilevato che l’attrice non aveva assolto in maniera adeguata al proprio onere di provare il rapporto eziologico tra il bene e l’evento lesivo nei termini di cui sopra.

In definitiva, per il giudice del capoluogo pugliese la caduta non poteva che essere attribuita esclusivamente alla condotta disattenta ed imprudente dell’attrice, che non ponendo attenzione a dove andava, inciampava nella sconnessione del passo carraio in questione, pur potendo evitarla aggirandola o cambiando direzione e ben potendo, in alternativa, adottare un’andatura più lenta e cauta e, dunque, disponendo di alternative, che le avrebbero facilmente consentito di evitare l’evento dannoso.

La redazione giuridica

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