Condannato per ‘violenza sessuale di minore gravità un uomo che si era strofinato ripetutamente su una ragazza a bordo di un autobus

Violenza sessuale di minore gravità. Per tale reato, disciplinato dall’articolo 609 bis del codice penale, la Corte di appello di Napoli aveva condannato un uomo che, a bordo di un autobus di linea, aveva strofinato i propri genitali sul corpo di una ragazza quattordicenne.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato si era rivolto alla Suprema Corte di Cassazione per chiederne l’annullamento, evidenziando come lo strofinamento dei genitali non potesse essere considerato “violenza sessuale”, in quanto l’autobus in questione era molto affollato e la strada era tortuosa. L’uomo, inoltre, sottolineava, a sua discolpa, che in quel momento era ubriaco, in quanto appena tornato da un pranzo con gli amici.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha deciso di rigettare il ricorso ritenendo infondate le argomentazioni proposte. L’affollamento del mezzo, secondo gli Ermellini, era stato escluso dai testimoni presenti al momento del fatto, i quali avevano invece confermato la condotta contestata all’imputato,  interrotta solo grazie all’intervento del genitore della ragazzina.
Quanto allo stato di ebbrezza, i Giudici di Piazza Cavour hanno invece osservato come tale circostanza fosse da ritenere del tutto irrilevante, poiché lo stato di alterazione alcolica non aveva influito sulla consapevolezza dell’imputato della propria condotta; questa peraltro non era certamente “riconducibile ai barcollamenti accidentali tipici degli ubriachi, in quanto insistente e volontariamente ripetuto”.
Di qui la decisione della Cassazione, con sentenza n. 23781/2017, di confermare integralmente la sentenza dei Giudici di Appello condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui