In tema di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, il provvedimento che dispone il sequestro probatorio deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto della ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e della concreta finalità probatoria perseguita

Il Tribunale di Campobasso aveva rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse dell’indagato contro il decreto di sequestro probatorio (delle sostanze stupefacenti e di alcuni telefoni cellulari) emesso dal Pubblico ministero presso il medesimo Tribunale.

Nel ricorso presentato ai giudici della Cassazione la difesa aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza deducendo la mancanza di una motivazione sulle finalità probatorie e la carenza del fumus commissi delitti.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida anche qualora riguardi cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e della concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo reale, deve essere modulato in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018).

Il fumus delicti

Su questa linea, il Tribunale, dopo avere desunto il fumus delicti dal quantitativo di sostanza detenuta (gr. 392), dal frazionamento della droga in 6 panetti di differente peso, dal possesso di 6 confezioni di cartine, dal fatto che l’indagato risiedesse a Roma, per cui doveva ritenersi inverosimile che egli avesse portato con sé tale scorta a Campobasso solo per uso personale, aveva adeguatamente fondato le esigenze probatorie sulle indagini tecniche – relative sia alla sostanza sequestrata sia ai telefoni cellulari – utili per una più completa ricostruzione dei fatti e della intera condotta.

La Cassazione al riguardo, ha anche affermato che il divieto di restituzione di cui all’art. 324 c.p.p., comma 7, vale anche per l’ipotesi di sequestro probatorio incidente su cosa che va sottoposta a confisca obbligatoria come nel caso in esame (Sez. Il, n. 40847 del 30/05/2019).

La decisione

Ad ogni modo, il ricorso in esame, prima ancora che infondato era altresì inammissibile per tardività: lo stesso, infatti, era stato spedito a mezzo posta l’ultimo giorno utile, avuto riguardo alla data della notifica dell’ordinanza- ma era pervenuto solo successivamente alla cancelleria del competente Tribunale di Campobasso, in violazione dell’art. 311 c.p.p. “che, come è noto, non prevede forme alternative di presentazione diverse dal deposito nella cancelleria del giudice a qua” (Sez. 6, n. 13420 del 5/03/2019; Sez. 6, n. 3539 del 06/12/1990).

Per queste, ragioni, in definitiva, il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (Corte di Cassazione, Sesta Sezione n. 10368/2020).

La redazione giuridica

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