Giusta la non convalida della misura cautelare per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti in caso di esclusione, da parte del G.I.P., della configurabilità dei requisiti della gravità del fatto e della pericolosità dell’arrestato
Con la sentenza n. 9733/2020 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato dal Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Brindisi contro l’ordinanza con cui il G.I.P. presso il Tribunale del capoluogo di provinacia pugliese non aveva convalidato l’arresto di un uomo in relazione al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nello specifico di 25 grammi di marijuana e 10 grammi di hashish, suddiviso in un pezzo da 9 grammi e due da 0,5 grammi.
Nell’impugnare il provvedimento, il ricorrente evidenziava, a differenza di quanto ritenuto dal G.I.P., che l’arresto doveva essere ritenuto legittimo, avendo la Polizia giudiziaria ragionevolmente considerato la pluralità delle sostanze detenute dall’imputato e il possesso da parte di questi degli strumenti normalmente utilizzati per il confezionamento dello stupefacente. Da ciò doveva quindi desumersi, a suo avviso, che l’arrestato fosse un detentore non episodico di droghe.
Né infine, secondo il Procuratore, potevano definirsi pochi i 35 grammi di sostanze oggetto di sequestro, posto che dalle stesse potevano ricavarsi 10 dosi medie di hashish e 100 di marijuana, se avessero rispettivamente contenuto una percentuale in valore medio di principio attivo pari soltanto al 2,5 % e al 5 % .
I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte, respingendo ilo ricorso in quanto infondato.
Per la Cassazione il G.I.P. aveva valorizzato, con argomentazioni non illogiche, il quantitativo modesto dello stupefacente nella disponibilità dell’indagato, ritenendo che le considerazioni sull’entità delle dosi medie ricavabili erano state formulate nella stessa imputazione in termini ipotetici, senza alcun concreto riferimento a un accertamento tecnico.
L’arresto, poi, era stato coerentemente qualificato come facoltativo e non come obbligatorio. Il G.I.P., infatti, aveva verificato la configurabilità dei requisiti della gravità del fatto e della pericolosità dell’arrestato, escludendoli entrambi in ragione della condizione dell’imputato di soggetto incensurato dedito a una onesta attività lavorativa, avendo egli peraltro spontaneamente consegnato la non eccessiva droga in suo possesso.
Il giudice della cautela, quindi, si era conformato all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità.
La redazione giuridica
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