Tardivo riconoscimento della malattia professionale e responsabilità dell’INAIL

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Entrambi i gradi di merito respingono la domanda svolta dal lavoratore all’INAIL per il tardivo riconoscimento della malattia professionale derivante dall’inalazione di fibre di asbesto.

La Suprema Corte viene sollecitata a intervenire nella questione. Il lavoratore sostiene che il Giudice di primo grado aveva escluso la responsabilità dell’INAIL per mancata allegazione del danno e che dunque lo stesso avrebbe affermato in modo implicito la sussistenza della colpa in capo all’INAIL. La Corte d’appello non avrebbe più potuto mettere in discussione il profilo della colpa in assenza di appello dell’INAIL.

Non sussiste alcun giudicato implicito sulla sussistenza della colpa in capo all’INAIL

Gli Ermellini rilevano che non sussiste alcun giudicato implicito sulla sussistenza della colpa in capo all’INAIL. La negazione del danno, invero, non presuppone come necessario antecedente logico-giuridico l’affermazione della sussistenza della colpa.

Il Giudice di primo grado può rigettare la domanda risarcitoria escludendo anche uno solo degli elementi della fattispecie di responsabilità (es. il danno), senza prendere in considerazione gli altri (es. colpa, nesso causale) e, dunque, senza che sugli altri sia sceso alcun giudicato implicito, mancando qualsiasi pronuncia.

Ad ogni modo, l’accertamento sulla ricorrenza, o meno, della colpa costituisce una questione di fatto che può essere censurata in legittimità solo nei limiti dei commi 1 e 5 dell’art. 360 cpc, e non una questione di diritto.

I Giudici di appello hanno negato la colpa dell’INAIL perché, alla luce della CTU medico-legale, la malattia era superiore alla soglia legale del 6% solo perché in essa era ricompresa anche la componente psichica, sicché le alterazioni pleuriche erano lievi, e l’INAIL, in forza del primo esame radiologico, non le aveva ritenute significative; poi la seconda domanda di malattia (placche pleuriche) fu poi respinta dall’INAIL poiché ritenuta sottosoglia (3%). Il CTU quantificò la lesione nella misura del 5% e venne superata la soglia normativa solo con l’unificazione del danno psichico.

Ebbene, il lavoratore ricorrente non argomenta nulla sui presupposti necessari ai fini dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ovvero la specificazione di concreti fatti storici omessi, della loro decisività, e del modo in cui furono sottoposti al contraddittorio delle parti.

Per tali ragioni il ricorso viene rigettato con condanna alle spese (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, 19 novembre 2024, n. 29762).

Avv. Emanuela Foligno

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