Accolto il ricorso presentato nei confronti della sentenza di assoluzione di un imputato accusato di tentato furto aggravato ai danni del titolare di un esercizio commerciale
Era accusato di tentato furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma primo, n. 2 e n. 7, del codice penale. Nello specifico gli veniva contestato di essersi impossessato, previa manomissione, di una custodia per cellulare, sottraendola al titolare dell’esercizio commerciale che la deteneva esponendola alla pubblica fede.
Il Tribunale di Chieti aveva ritenuto di riqualificare il fatto come tentato furto, assolvendo l’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L’Aquila aveva impugnato la sentenza, per saltum, davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Nell’unico motivo di ricorso si deduceva che la pena edittale per il reato accertato in sentenza non consentiva l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., in quanto superiore al limite dei cinque anni di pena detentiva fissato dalla disposizione normativa.
I Giudici Ermellini, con la pronuncia n. 47237/2019 hanno accolto il ricorso considerandolo fondato.
Nel caso in esame, infatti, il Tribunale aveva ritenuto sussistente il delitto di tentato furto aggravato ai sensi dell’art. 625, primo comma, n. 2 e n. 7, cod. pen.. “Ricorrendo più aggravanti previste dall’art. 625 cod. pen. – spiega la Cassazione- la pena edittale si ottiene riducendo di un terzo, ai sensi dell’art. 56 cod. pen. (delitto tentato) , la pena dì anni dieci di reclusione prevista per il reato di furto pluriaggravato dall’ultimo comma dell’art. 625 cod. pen.. La pena edittale è, quindi, pari ad anni sei e mesi otto di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, ed è superiore al limite di cinque anni di pena detentiva fissato dall’art. 131-bis cod. pen..”
Di conseguenza, conclude la Suprema Corte, non poteva trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dalla disposizione citata. Da lì la decisione di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila per il relativo giudizio.
La redazione giuridica
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