Il signor Piero ha 58 anni ed è un dirigente d’azienda di Chivasso (To). Tornando a casa dopo aver fatto jogging, Piero inizia a sentire un dolore forte alla mano e al braccio sinistro. Chiama il suo medico di base il quale gli dice di stare calmo e di andare a dormire, un calmante basta. Lo visiterà il giorno dopo, diagnosi: “E’ solo stress”. Quella notte, mentre va in bagno, il signor Piero cade e perde i sensi. Ricoverato all’Ospedale Giovanni Bosco di Torino, i sanitari comunicano alla famiglia l’origine del malore: ischemia cerebrale. Il fatto avviene nel 1997. Da allora, il signor Piero, non si riprenderà più: troppi danni biologici e psichici. L’ex dirigente in pensione muore il sei agosto 2011. Dopo una causa lunga 14 anni, la Corte di Cassazione ha stabilito che la Asl è tenuta a pagare i danni provocati dal ritardo dell’intervento del medico.


Il procedimento giudiziario

La famiglia del signor Pietro affronta una lunga causa giudiziaria in cui gli avvocati riescono ad ottenere un indennizzo di 180 mila euro. Come spiega uno dei legali della vittima, l’avvocato Ambrosio, questa è una “sentenza innovativa che in ambito civilistico è in grado di modificare un sistema intero”. Secondo il legale, “il grosso buco che c’era in sanità era generato dal fatto che il medico di base veniva considerato un libero professionista e i danni venivano chiesti solo a lui. Se scappava o non pagava, il paziente non veniva risarcito. Ora sarà la Asl a dover risarcire”.

In primo grado, i consulenti tecnici del tribunale accertano che, se il pensionato fosse stato ricoverato nell’arco delle 24 ore, i danni subiti sarebbero stati di minori entità. L’Asl di Torino viene condannata a risarcire la famiglia del signor Piero, nonostante avesse sostenuto di non avere “un rapporto di pubblico impiego” con il medico di base. In seconda istanza, non può essere dimostrato il rapporto tra medico e Asl, quindi, niente risarcimento. Nel marzo scorso, la Corta di Cassazione ribalta la tesi fissando un nuovo principio: la  responsabilità ricade sia sul medico che sull’Asl. Per l’avvocato Marco Bona,  “la Suprema corte ha stabilito che esiste una legge inequivocabile, quella del 23 dicembre 1978 che istituisce il servizio sanitario nazionale, che dice che la Asl provvede all’assistenza medico generica. Esiste quindi un obbligo ben preciso in capo alle aziende sanitarie”.

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