Transazione tra struttura e paziente, quali effetti per il medico?

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Per la Cassazione la comunanza dell’oggetto della transazione tra struttura e paziente fa si che il condebitore solidale possa avvalersene

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22800/2018, si è pronunciata su un caso di responsabilità sanitaria. In particolare, i Giudici del Palazzaccio hanno affrontato la questione degli effetti dispiegati sul debitore in solido dalla transazione tra struttura e paziente danneggiato

A vicenda scaturisce dalla richiesta di risarcimento avanzata da una coppia nei confronti della casa di cura in cui era venuto alla luce il figlio primogenito. Il bambino al momento della nascita, aveva riportato lesioni gravissime e totalmente invalidanti. A causa di negligenze mediche, era stato condannato a una vita vegetativa.

I genitori, agendo in proprio e in qualità di esercenti la potestà sui figli minori, avevano evocato in giudizio la struttura per ottenere il risarcimento dei danni. La convenuta, nel costituirsi, aveva chiesto l’autorizzazione alla chiamata in causa del medico ginecologo di fiducia della mamma, che l’aveva assistita durante il parto.

In corso di causa, gli attori avevano raggiunto un accordo transattivo con la casa di cura e con la compagnia di assicurazioni.

Il Tribunale aveva quindi condannato solo il medico al ristoro in favore della famiglia di una somma pari a circa 1.200.000 euro.

In sede di appello, tuttavia, la sentenza era stata riformata. La Corte territoriale aveva infatti ritenuto che l’atto di transazione tra struttura e paziente riguardasse l’intera obbligazione risarcitoria e non soltanto il pregiudizio ascritto alla casa di cura.

La vicenda è quindi stata sottoposta al giudizio della Corte di Cassazione. Gli Ermellini hanno chiarito il contenuto dell’art. 1304, primo comma del codice civile evidenziando come la norma che regola gli effetti della transazione con uno dei debitori in solido, si riferisca esclusivamente agli accordi che hanno ad oggetto l’intero debito e non la quota del debitore con il quale è stipulata. Pertanto, la comunanza dell’oggetto della transazione fa si che il condebitore solidale possa avvalersene. Ciò pur non avendo partecipato alla stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce i suoi effetti soltanto tra le parti.

La Cassazione ha poi precisato che spetta al Giudice del merito verificare quale sia l’effettiva portata contenutistica del contratto. Ove uno dei debitori dichiari di volerne profittare, il Giudice dovrà anche dar conto degli elementi da lui forniti al fine di dimostrare l’effettiva e concreta manifestazione di tale volontà. A tal fine, dovrà valutare in maniera coerente e logica tutte le emergenze processuali che concorrono a delineare in maniera inequivocabile la sua intenzione.

Nel caso esaminato, la Corte territoriale, tuttavia, non aveva reso una motivazione congrua né in relazione al contenuto del contratto né alla volontà del condebitore. Da qui la decisione di cassare la sentenza impugnata rimettendola al Giudice del rinvio per un nuovo esame.

 

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