Per la Cassazione, in caso di allagamento dell’abitazione locata, sussiste una presunzione di colpa a carico dell’inquilino

La Cassazione, con la sentenza n. 22823/2018, si è pronunciata sulla controversia insorta tra la locataria e l’inquilino di un immobile in seguito all’ allagamento dell’abitazione. L’episodio si era verificato nel mese di agosto, in assenza della proprietaria, e aveva provocato un serio danneggiamento alle strutture a al mobilio interni.

In primo grado, dopo l’acquisizione di una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità del locatore ai sensi dell’art. 1588 c.c. in tema di perdita e deterioramento della cosa locata. La pronuncia era stata ribaltata in sede di appello. La Corte territoriale aveva infatti ritenuto sussistere gli elementi di prova idonei a superare la presunzione di responsabilità del convenuto.

La locataria aveva quindi proposto ricorso per cassazione lamentando violazione e falsa applicazione della normativa.

Gli Ermellini hanno ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte, accogliendo il ricorso in quanto fondato e rinviando la causa alla Corte d’appello per un nuovo esame.

La Suprema Corte ha chiarito che l’art. 1588 c.c. pone una presunzione di colpa a carico del conduttore. Sancisce, infatti, che il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile. In mancanza di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento rimane a suo carico.

Nel caso in esame la Corte territoriale era partita dal presupposto errato che la causa sconosciuta del danneggiamento non fosse a carico dell’inquilino. Inoltre, nella descrizione delle risultanze probatorie, non aveva dato conto dell’acquisizione di una prova piena e completa dell’estraneità del conduttore ai fatti. Si era infatti basata su una presunzione di probabilità e imprevedibilità dell’evento occorso, verosimilmente riconducibile alla rottura di un flessibile di un sanitario. Assunto, questo, su cui lo stesso giudice di seconde cure ha ritenuto che non vi fosse una prova certa

 

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