La sanzione è ammissibile solo se le immagini prodotte in corso di causa rendono possibile identificare tempo e luogo del transito in ZTL

Il transito in ZTL non è sanzionabile qualora dalle fotografie non sia possibile individuare, oltre al veicolo, il luogo e il tempo della contestazione.

Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Milano pronunciandosi sull’impugnazione di una multa comminata ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada.

Nel caso esaminato al conducente veniva contestata la circolazione in una zona a traffico limitato, violando la norma che regolamenta la circolazione nei centri abitati.

Il soggetto aveva inizialmente proposto ricorso al Comune di Milano. A suo dire, i segnali riportanti il divieto di transito non erano sufficientemente chiari e visibili. Tale circostanza avrebbe determinato l’illegittimità del provvedimento.

Inoltre, le immagini fotografiche in possesso del Comune non avrebbero provato il passaggio del veicolo nella ZTL. Le fotografie, infatti, ritraevano solamente una targa su uno sfondo nero.

Vedendosi respinta la propria istanza, il conducente si era quindi rivolto al Giudice di Pace. Questi, con sentenza del 19 dicembre 2017, ha ritenuto valide le argomentazioni proposte dal ricorrente.

Il Magistrato ha osservato che la contestazione relativa alla violazione del divieto di circolazione in ZTL può essere effettuata anche non immediatamente.

A tal fine è necessario che sia accertata grazie ad appositi dispositivi posizionati ai varchi di accesso, e che sia documentata con immagini.

Nel caso esaminato, tuttavia, le fotografie prodotte non rendevano possibile identificare il luogo della contestazione.

Di conseguenza, la procedura sanzionatoria, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 250 del 1999, non poteva essere ritenuta ammissibile.

Il Giudice di Pace, sulla base di tali considerazioni, ha pertanto ritenuto fondato il ricorso disponendo l’annullamento del verbale.

 

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