Transito non autorizzato in ZTL, è applicabile il cumulo delle sanzioni?

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Accolto il ricorso presentato da una società alla quale erano stati contestati 141 verbali per transito non autorizzato in ZTL. Alcune infrazioni erano state commesse dal medesimo veicolo, sullo stesso tratto ed erano state consumate entro un intervallo temporale ridottissimo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22028/2018, si è pronunciata sul ricorso presentato da una società alla quale erano stati contestati ben 141 verbali per transito non autorizzato in Zona a Traffico Limitato. I veicoli intestati alla ricorrente, quindi,  avevano violato l’art. 7, comma 14 del d.lgs 285/1992.

Il Giudice di Pace, pronunciandosi in primo grado, aveva ritenuto applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni, previsto dall’art. 198 del d.lgs. n. 285/1992. Ciò “in considerazione della consequenzialità funzionale delle condotte e del carattere seriale delle violazioni, commesse in tempi ravvicinati e rispondenti a una programmazione unitaria”.

Pertanto erano state confermate le contestazioni oggetto di 14 verbali mentre le rimanenti erano state annullate.
In secondo grado, invece, il Tribunale aveva condannato la società a pagare tante sanzioni quanti erano gli episodi di violazione accertati. Quest’ultima si era quindi rivolta alla Suprema Corte.

La ricorrente, tra gli altri motivi del ricorso, evidenziava che le violazioni erano state commesse in un brevissimo lasso di tempo e con riferimento al medesimo tratto stradale. In tal caso, essendo la condotta unica e tale da integrare una sola violazione, si sarebbe dovuta applicare una sola sanzione.

I Giudici di Piazza Cavour, hanno ritenuto di accogliere tale doglianza, ritenendola fondata.

La Cassazione ha chiarito che l’istituto del cumulo giuridico delle sanzioni è applicabile alla sola ipotesi di concorso formale tra le violazioni contestate. Si tratta, in altri termini, delle violazioni plurime commesse con un’unica azione od omissione. Non è, invece, invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni.

Nel caso esaminato, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che si fosse in presenza di una pluralità di condotte autonome in quanto consumate a orari diversi. I verbali, tuttavia, evidenziavano che talune infrazioni erano state commesse dal medesimo veicolo, sullo stesso tratto stradale. Inoltre erano state consumate entro un intervallo temporale ridottissimo (di pochi secondi o di qualche minuto).

In tali casi, precisano gli Ermellini, occorreva  valutare se il tempo intercorso tra le condotte illecite fosse sufficiente per dar luogo a più azioni autonome. In caso contrario si sarebbe dovuta applicare una sola sanzione e non più sanzioni autonome, tra di esse cumulate. Da qui la decisione di rimettere la causa al Giudice del rinvio per una nuova pronuncia.

 

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