La donna, sottoposta a un intervento di colecistectomia, aveva dichiarato esplicitamente di non accettare, per motivi religiosi, eventuali trasfusioni di sangue intero o dei suoi componenti principali
Al paziente va riconosciuto “un vero e proprio diritto di non curarsi, anche se tale condotta lo esponga al rischio stesso della vita”. Lo ha affermato il Tribunale di Termini Imerese con la sentenza n. 465/2018 nel condannare un medico primario per il reato di ‘violenza privata’. Il camice bianco, in particolare, era stato citato in giudizio per aver disposto delle trasfusioni di sangue contro il volere espresso della persona assistita.
Quest’ultima, una giovane donna al quarto mese di gravidanza, era stata sottoposta a un intervento di colecistectomia per via laparoscopica. Informata dei possibili rischi legati all’intervento, la signora aveva dichiarato di non accettare eventuali trasfusioni di sangue intero o dei suoi componenti principali. Ciò in quanto Testimone di Geova.
La paziente, inoltre, aveva fatto allegare in cartella le proprie disposizioni anticipate di trattamento, ribadendo il rifiuto anche in caso di pericolo di vita. Contestualmente aveva precisato la sua volontà di accettare tutte le possibili alternative, inclusi gli emoderivati.
Dopo l’operazione la donna era stata costretta a tornare sotto ai ferri per l’arresto di una emorragia. Il giorno successivo era stata diagnosticata la morte del feto. La signora, tuttavia, aveva continuato a rifiutare le trasfusioni di sangue ritenute necessarie dai medici.
Il primario si era quindi rivolto al Pubblico Ministero ma questi aveva risposto di non essere l’autorità competente ad autorizzare un trattamento sanitario coattivo.
L’imputato, nonostante ciò, aveva comunicato sia alla paziente che allo staff medico di aver acquisito l’“autorizzazione” del magistrato, disponendo quindi le trasfusioni.
Il Tribunale, nel pronunciarsi sulla vicenda, si è richiamato tra le altre pronunce, alla sentenza n. 438/2008 della Corte Costituzionale. Per i Giudici della Consulta, in particolare, “ il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell’art.2 Cost. che ne tutela e promuove i diritti fondamentali e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono, rispettivamente, che “la libertà personale è inviolabile” e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
Tale principio, peraltro, è ripreso anche nel Codice deontologico approvato nel 2006 dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Il documento, all’art. 35, dispone che “il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente”. Il testo specifica, inoltre, che “in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi”. Non è infatti consentito “alcun trattamento medico contro la volontà della persona”.
Il camice bianco, pertanto, è stato ritenuto responsabile del reato di ‘violenza privata’ ai sensi dell’art. 610 del codice penale. Per i Giudici la “condotta violenta” si ravvisa nelle manovre poste in essere al fine di introdurre l’ago cannula nel corpo della paziente. L’“evento di coazione” si realizza proprio nell’immissione in circolo del sangue all’interno del corpo della stessa e quindi nell’emotrasfusione.
Il primario è stato qualificato come il “mandante” della violenza privata, essendo egli pienamente cosciente di tutte le manovre compiute dagli infermieri.
L’elemento psicologico del reato è invece rappresentato dal fatto che l’uomo, nel chiedere l’autorizzazione al PM, aveva sostenuto che la trasfusione fosse necessaria per salvare la vita anche al feto, che in realtà era già morto.
Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto di escludere la scriminante dello ‘stato di necessità’. Per il collegio, infatti, in caso di rifiuto manifestato dal paziente a trattamenti sanitari, la ricorrenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona non è mai invocabile da parte del medico.
L’unico caso in cui è possibile ritenere operante detta scriminante, secondo la giurisprudenza di legittimità, è quello in cui il paziente versi in una situazione di incapacità di manifestazione del volere. Inoltre, non deve aver espresso in precedenza nessuna volontà circa il quadro clinico riconducibile al pericolo imminente e attuale di danno grave alla persona.
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