Confermata la misura dell’avvertimento. Per il Consiglio nazionale forense ha violato i doveri di lealtà, correttezza e colleganza

Il Consiglio nazionale forense, con sentenza n. 143/2016, resa pubblica negli scorsi giorni, ha confermato il provvedimento disciplinare dell’avvertimento nei confronti di un avvocato dell’Ordine di Lagonegro. Il legale era stato sanzionato per violazione dell’articolo 22 (Rapporto di colleganza) del codice deontologico forense, in base al quale “l’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà”.
Nel caso in esame il legale, in presenza di un rinvio di tutte le udienze dovuto a intemperie metereologiche, aveva approfittato dell’impossibilità del collega di controparte di presenziare all’udienza per trattare un procedimento civile davanti al Giudice Unico, ottenendo anche il relativo provvedimento, consistente nella revoca del decreto monitorio opposto con condanna alle spese.
Il Cnf ha ritenuto di confermare la sanzione in quanto sebbene l’obbligo di colleganza sia sempre sottordinato rispetto al dovere di difesa, in base a quanto riportato in sentenza “all’avvocato, e non certamente all’assistito, spetta e compete la verifica di questo bilanciamento e della compatibilità tra le due predette esigenze, atteso che i doveri deontologici non possono essere trascurati al fine di adempiere istruzioni dei clienti”.
Nel caso specifico se l’avvocato sanzionato “avesse operato un ponderato bilanciamento delle contrapposte esigenze, sarebbe prevalso il dovere di colleganza ed avrebbe chiesto il rinvio dell’udienza giustificato dall’assenza del collega di controparte per le avverse condizioni metereologiche comprovate dal decreto urgente pronunziato dal Presidente del Tribunale di Lagonegro”.
In conclusione il legale che, pur avvertito dell’incolpevole ritardo o definitiva assenza della controparte all’udienza, discuta la causa in assenza del collega” piuttosto che chiedere un rinvio, contravviene “ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza. La richiesta di rinvio, infatti, non comporta il venir meno dei propri doveri di difesa.

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