Il pedone riportava trauma addominale, rottura della milza, persistente anemia e peggioramento della condizioni neurologiche, cui seguiva il decesso

Era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 589 comma 2 cod. pen., perché con imprudenza negligenza ed imperizia, ed in violazione delle norme del Codice della Strada, ed in particolare dell’obbligo di dare la precedenza e di rallentare la marcia, percorrendo una strada urbana, travolgeva un pedone che attraversava in prossimità delle strisce pedonali, cagionando al medesimo lesioni personali gravi, in particolare trauma addominale chiuso, rottura della milza e frattura scomposta del terzo medio dell’omero sinistro e del femore destro, cui seguiva una persistente anemia, peggioramento delle condizioni neurologiche, con progressivo scadimento delle condizioni generali, ed indi l’arresto cardiaco dal quale derivava la morte.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte l’imputato lamentava la violazione della legge penale in relazione agli artt. 589, comma 2 e 41, comma 2 cod. pen., nonché il vizio di motivazione sostenendo che la Corte territoriale avesse ascritto all’imputato l’evento sulla base del mero rapporto di causalità fra la sua condotta e l’evento, senza individuare, in alcun modo, la regola cautelare violata. Dalla ricostruzione della sentenza, infatti, emergeva solo che il pedone era stato ‘caricato’ sul parabrezza del veicolo, in assenza di ogni dato certo sulla dinamica del sinistro, sulle circostanza di tempo e di luogo del fatto, mancando sinanco l’accertamento della velocità dell’auto, non essendo smentito che il limite dei km/h 50,00 fosse stato superato. Osservava di aver sempre sostenuto di essersi visto ‘piombare’ il pedone davanti all’auto e di non avere potuto evitare l’impatto. In nessun modo, dunque, sarebbe stato possibile sostenere fondatamente che il sinistro era stato causato dalla distrazione del conducente, in assenza di ogni accertamento in tal senso. Ricordava che secondo la giurisprudenza di legittimità il principio di colpevolezza esclude qualsivoglia automatismo rispetto all’addebito di responsabilità, imponendosi la verifica concreta non solo della regola cautelare violata, ma della prevedibilità ed evitabilità dell’evento, attraverso un rigoroso giudizio ex ante, dal quale emerga che l’evento non solo era prevedibile, ma anche evitabile, difettando la colpa ogniqualvolta l’evento si sarebbe verificato anche se l’agente avesse agito nel rispetto della norma cautelare.

Gli Ermellini, tuttavia, con la sentenza n. 24413/2021 hanno ritenuto il ricorso infondato.

La Cassazione ha osservato che il giudice di prima cura aveva ricostruito il fatto, ricavando le modalità di accadimento del sinistro, da un lato, dalle tracce ematiche ritrovate a circa tre metri dall’attraversamento pedonale, dall’altro, dai danni riportati dall’autovettura consistenti nella ‘bozzatura a scodella inversa’ in corrispondenza dell’urto del capo della persona offesa, e dallo scheggiamento a ragno del parabrezza montante destro. Elementi dai quali, secondo i rilievi effettuati dalla Polizia Municipale, recepiti dal giudice, era ricavabile il ‘caricamento del pedone’ da parte del veicolo.

Su questa base, ancorché in assenza di segni di pneumatici da cui desumere la velocità dell’auto, che quindi veniva ritenuta conforme alle norme sulla circolazione stradale, entrambi i giudici del merito avevano affermato che l’investimento era avvenuto a causa della distrazione del conducente, il quale non aveva avvistato tempestivamente il pedone che si accingeva ad attraversare la strada.

La regola cautelare violata è individuata negli artt. 140 e 191 C.d.S. ed in particolare nel dovere di ‘dare la precedenza, rallentando ed all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare la strada’.

La Corte territoriale, inoltre, aveva sottolineato che quanto sostenuto dall’imputato, cioè che egli si sarebbe accorto solo tardivamente della presenza della persona offesa, non potendo evitare l’impatto, dimostrava proprio che egli non aveva prestato la dovuta attenzione in prossimità dell’attraversamento pedonale.

La redazione giuridica

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