Trauma distorsivo del piede per manto stradale scivoloso (Corte Appello Napoli, sez. II, 13/09/2022, n.3755).

Trauma distorsivo del piede provocato da materiale melmoso e non visibile sull’asfalto causa un sinistro stradale.

Il danneggiato impugna la sentenza con cui il Tribunale di Napoli rigettava, con condanna alle spese, la sua domanda proposta contro il Comune per il risarcimento dei danni per trauma distorsivo del collo del piede sinistro conseguenza dall’incidente verificatosi il giorno 29 luglio 2013 a causa della presenza sul manto stradale di uno strato scivoloso di materiale non visibile in quanto cromaticamente conforme all’asfalto.

Il danneggiato lamenta l’erroneità della sentenza che ha escluso la responsabilità del Comune a norma dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 2043 c.c., nonostante l’assenza di cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con la più diligente attività di manutenzione, né ricorrendo la situazione atta a qualificare il fattore di pericolo come caso fortuito, essendo la presenza sulla pubblica strada di materiale melmoso e scivoloso, inidoneo ad integrare l’ipotesi di eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità che possa interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.

In ordine al quantum debeatur, contesta la decisione del Giudice di prime cure di non avere disposto una CTU  Medico-Legale  per l’accertamento delle lesioni subite.

I Giudici di appello osservano che il prime cure è stata rigettata la domanda ritenendo non raggiunta la prova della responsabilità, a norma dell’art. 2051 c.c., del Comune convenuto. In particolare, è stata esclusa la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, essendo questo interrotto dal caso fortuito costituito dal comportamento illecito di terzi utenti del bene i quali, irresponsabilmente, avevano abbandonato, lungo la carreggiata e ai margini di una sede stradale, rifiuti organici di origine alimentare, che causavano la formazione dello strato melmoso e scivoloso.

Secondo il Tribunale, l’interruzione del nesso causale sarebbe dipesa anche dalla condotta tenuta dallo stesso danneggiato per essere disceso dall’autoveicolo in un’area non destinata a tal fine in assenza di documentate circostanze idonee ad integrare uno stato di emergenza e di necessità.

Con l’appello l’automobilista danneggiato sostiene la responsabilità del Comune, quale custode della strada, per il trauma distorsivo del piede che si è procurato scendendo dalla vettura per sincerarsi di un rumore anomalo avvertito e scivolando su uno strato melmoso proveniente da rifiuti abbandonati al bordo della strada.

Dal materiale fotografico allegato in giudizio sono visibili cumuli di rifiuti e alcune macchie sull’asfalto. L’uomo riferisce di avere distorto la caviglia del piede sinistro attraverso la produzione di certificazione medica del medesimo giorno del sinistro.

Ebbene, la sostanza melmosa su cui il danneggiato avrebbe perso l’equilibrio sarebbe dipesa dalla decomposizione degli alimenti contenuta nei rifiuti abbandonati ai margini della strada.

Tale materiale, divenuto strato melmoso e non ancora essiccato, evidenzia il recente fenomeno della sua decomposizione, di talchè appare rispettato il canone per cui il riparto dell’onere probatorio in base all’art. 2051 c.c. vuole che per prima cosa il danneggiato dimostri il nesso di causa tra il danno e la cosa e, solo dopo che tale dimostrazione sia fornita, il custode possa liberarsi da responsabilità offrendo prova del fortuito.

Ne consegue, infatti, che se difetta la prima dimostrazione sulla ricorrenza del nesso di causa tra la cosa ed il danno, non occorre neppure accedere alla seconda sull’interruzione di quel nesso di causa ad opera del fortuito.

L’art. 2051 c.c. pone, come è ormai noto, una regola di responsabilità che prescinde dalla colpa del custode, come dimostra proprio il contenuto della prova liberatoria che non coincide con la dimostrazione dell’assenza di colpa, ma richiede, per l’appunto, la prova del caso fortuito, ossia di un elemento esterno al rapporto tra il custode e la cosa e che incide autonomamente sul nesso causale.

La sola prova offerta dal danneggiato dimostra unicamente l’esistenza di una sostanza viscida e il trauma distorsivo patito, ma non anche il fatto che quest’ultimo sia da annettere alla prima.

Ad ogni modo, il fatto stesso che il residuo organico su cui sarebbe scivolato il danneggiato fosse ancora in stato liquido, o melmoso, fa ritenere che la fuoriuscita di materiale dai sacchetti sia stata recente, il che elide anche in ragione di una presunzione sicuramente ammissibile, il nesso causale e non consente di ascrivere le conseguenze della irresponsabile condotta di altri utenti stradali a fatto dell’ente proprietario della via che richiede una regolarità causale statisticamente apprezzabile circa la prevedibilità e l’evitabilità del comportamento di altri.

Per tali ragioni, i Giudici d’appello ritengono che la valutazione fatta in primo grado, sulla prova del nesso causale, sia corretta anche in considerazione del fatto che il danneggiato non avrebbe dovuto percorrere a piedi un’area stradale non destinata alla sosta.

L’appello viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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