Il risarcimento per il danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta in presenza di un legame affettivo stabile, caratterizzato da continuità della convivenza

Il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non soltanto ai membri della famiglia legittima della vittima. Esso spetta  anche ai membri della famiglia naturale, a condizione che sia dimostrata la sussistenza di un saldo e duraturo legame affettivo con la vittima, assimilabile al rapporto familiare. Questo presuppone una relazione affettiva stabile, duratura, risalente e sotto ogni aspetto coincidente con quella naturalmente scaturente dalla filiazione.

Lo ha confermato il Tribunale di Roma con la sentenza n.20533/2001. Nel caso esaminato gli attori chiedevano il risarcimento per la morte di quello che consideravano un padre di fatto, rimasto vittima di un incidente stradale.

Nonostante l’assenza di legami di sangue vi era tuttavia la prova di una stabile relazione di vita caratterizzata da continuità della convivenza.

L’ammissibilità del risarcimento del danno non patrimoniale dei congiunti implica il riconoscimento che il danno subito dalla vittima primaria si ripercuota negativamente su altri soggetti. Si tratta di vittime “di rimbalzo” dello stesso fatto illecito, per le conseguenze patite nella propria sfera personale e affettiva.

L’orientamento giurisprudenziale di legittimità in proposito, dispone che “in termini di causalità”, “il rapporto esistente tra il fatto del terzo ed il danno risentito dai prossimi congiunti della vittima è identico, sia che da tale fatto consegua la morte, sia che da esso derivi una lesione personale”. In entrambi i casi “vi è un rapporto di causa ed effetto che, se è diretto ed immediato nel primo caso, non può non esserlo nel secondo”. Lo si evince dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9556/2002.

Questa impostazione, tuttavia, pone, la questione “dell’allargamento a dismisura dei risarcimenti di danno morale”. Per chiarire fin dove è possibile estendere il riconoscimento del diritto si invita a leggere l’articolo “Danno da perdita del rapporto parentale: anche ai congiunti di fatto” dell’avv. Sabrina Caporale

 

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