Un buon medico legale e un buon avvocato = risarcimento sicuro!

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Perché? Adesso lo vediamo insieme valutando una sentenza di merito dove è stata rigettata la domanda degli attori per non aver richiesto il risarcimento da perdita di chance se non nelle note conclusive.

Quella allegata è una sentenza che mi è piaciuta per vari motivi:
1) Il giudice si attiene alla giurisprudenza di Cassazione per quanto attiene l’allegazione dell’inadempimento qualificato;
2) Il giudice compensa le spese tra le parti e fa pagare le spese della ctu ai convenuti in solido in quanto c’è stato l’errore medico;
3) Il giudice motiva discretamente perché aderisce alle conclusioni del proprio CTU.

Ritorniamo sul titolo, ossia sul perché se l’attività medico legale e legale è buona l’attore giungerà a risarcimento.

L’errore degli attori che hanno adito le vie legali per vedersi risarcito il decesso di una sig.ra di 72 anni per rottura di aneurisma addominale è stato quello di non richiedere una “posta” di danno che nei casi di responsabilità sanitaria ricorre frequentemente, soprattutto quando a decedere è una persona anziana e ancor di più quando l’evento morte si verifica nel giro di qualche giorno e non di mesi.

In brevissimo la storia del caso: “gli attori esponevano che YY, in servizio al pronto soccorso dell’Ospedale, avrebbe superficialmente visitato XX, la quale accusava acuti dolori al torace, ignorando o sottovalutando le informazioni fornite dalla figlia WW circa lo stato di salute della paziente ed in particolare che la 72enne madre era sottoposta a terapia a mezzo di anticoagulanti, in quanto circa dieci anni prima aveva subito un intervento chirurgico di protesi valvolare aortica e mitralica e di applicazione di protesi all’aorta discendente toracica, ed era altresì sotto controllo periodico ecografico per la presenza di altri due aneurismi.

Lamentano gli attori che la convenuta si sarebbe limitata a sottoporre a visita la paziente e, dopo averle auscultato il torace ed averle somministrato un antidolorifico, l’avrebbe dimessa poco dopo, limitandosi a consigliarle di assumere un antidolorifico tre volte al giorno e senza indicare nel referto alcuna diagnosi o prognosi. Poiché nel giro di poche ore il dolore toracico si riacutizzò, l’anziana donna venne quindi riaccompagnata nel corso della notte al pronto soccorso, ove stavolta – su impulso del differente medico di turno – venne finalmente disposta TAC d’urgenza che evidenziava la dissecazione dell’aorta toracica, cosicché la XX, veniva trasferita in altra struttura specializzata in cardiochirurgia con disponibilità al ricovero e cioè l’Ospedale , dove la paziente, arrivata alle ore 7.00, veniva ricoverata presso il reparto di terapia intensiva e dove successivamente, alle ore 8.00 del 22.11.2007, decedeva per shock ipovolemico da rottura di aneurisma all’aorta toracica”.

Sicuramente qualcuno di voi starà pensando “la solita storia dell’aneurisma che scoppia e ammazza il paziente, ma è normale!”

Se consideriamo la statistica delle sentenze su questo argomento, anche sul Tribunale di Roma, questa presunta osservazione è vera.

Ma il discorso che ci interessa è più sottile in quanto riferito a due tipologie di danno che sono:
a) La perdita di chance;
b) Il mancato raggiungimento di un obiettivo (nel caso de quo la guarigione clinica dell’aneurisma che avrebbe evitato il decesso).
Su tale argomento risulta chiara la sentenza della Suprema Corte di Cassazione civile del 27.03.2014 n° 7195 che vi invito a leggere attentamente o anche la n° 4400 del 4 marzo 2004.

Cercherò adesso di sintetizzare i concetti nella speranza di essere chiaro soprattutto ai non giuristi:
a) Perdita di chance: è quell’occasione persa di conseguire un risultato. Questa è “un’entità patrimoniale a se stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione…che configura un danno concreto ed attuale”;
b) Il mancato raggiungimento di un obiettivo: è la perdita del risultato ottenibile con una condotta lecita dei sanitari.
Insomma, senza l’errore medico non si può discutere di nulla, né si può pretendere un qualsiasi risarcimento, mentre la presenza di un errore medico costituisce di per sé un “danno evento” che equivale ad una possibilità (chance) persa di ottenere un risultato sperato.

A questo punto si dovrebbe parlare di nesso di causalità e stabilire in quale “fetta” di retta (sulla quale si distribuisce tutto il nesso causale tra un danno evento e un danno conseguenza) si inscrive la perdita di chance, ma di questo parleremo nel prossimo articolo (forse anche domani).

Adesso non ci resta che dire perché una buona attività medico legale e legale porta sempre a risarcimento. Se partiamo, come dobbiamo fare, da caso sopra esposto, non possiamo non evidenziare come il medico legale di parte che ha redatto la relazione abbia commesso due errori:
1) Ha visto un nesso causale tra inadempimento e decesso;
2) Non ha considerato come l’errore commesso dai sanitari nei casi di aneurisma dissecato lascia statisticamente poche chance di sopravvivenza (max 50%).

Da ciò si deduce come abbia fornito al proprio avvocato una perizia errata nei contenuti e nella valutazione del possibile evento avverso che è una ctu che non ti dà ragione. Infatti in casi come questi è quasi costante l’orientamento dei cardiologi interventisti e dei chirurghi vascolari (che sono chiamati a giudicare tali fattispecie di questioni) di affermare che i pazienti operati in urgenza hanno comunque poche chances di sopravvivenza. Quindi non scrivere in relazione che nei casi come quello trattato le probabilità di sopravvivenza non sono sufficienti a garantire il risultato porta sulla strada sbagliata l’avvocato il quale, se non ha i “peli sullo stomaco” non richiede subordinatamente tale voce di danno.

Sì, il caso discusso è tipico di quelle “missioni” affidate a chi non ha tanta esperienza e prende le porte in faccia dal ctu e dal giudice.

Comunque, nulla è perso in quanto gli attori possono riproporre la domanda di perdita di chance in una nuova causa di merito.

Dr. Carmelo Galipò
(Pres. Accademia della Medicina legale)

SCARICA QUI LA SENTENZA SULLA PERDITA DI CHANCE CHIESTA SOLO TARDIVAMENTE

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4 Commenti

  1. BuonaSera Signor Carmelo Galipò; so ch’è superfluo ma quando ho letto <> mi sono sentito “chiamato in causa”, perciò: un non giurista le porge sentiti ringraziamenti per tali -indispensabili- definizioni. Non tema, non voglio diventarle un fastidio ringraziandola ogni volta che il suo impegno e la sua pazienza la porteranno a rivolgersi anche a me: “gentaglia del volgo”; ho voluto solamente dare “nutrimento al mio ego” facendole sapere che ho apprezzato tali precisazioni ed in particolare l’espressione <>.

    Sperando di non essere stato inopportuno le porgo, e sempre le porgerò, i miei ringraziamenti,
    Riccardo Fantini

  2. Salve, tenuto conto che il giudicato copre il dedotto e il deducibile non sarei così certo della possibilità di riproporre una nuova causa basata sulla chance. Senza considerare i problemi derivanti dal divieto di frazionamento della domanda.

  3. La sentenza in questione testualmente stabilisce: “Trattandosi di due tipologie di danno ben distinguibile (quello per il decesso e quello da perdita di chances, n.d.r), la nuova domanda degli attori va quindi trattata non alla stregua di una semplice specificazione della originaria domanda, ma di una vera e propria domanda del tutto nuova e come tale inammissibile”.
    E’ dunque la stessa sentenza che esclude che la seconda domanda (perdita di chances) sia contenuta nella prima e, quindi, essa non è coperta dal giudicato.
    Inoltre, l’efficacia riflessa del giudicato fa sì che sia ormai indiscutibile l’errore medico compiuto nella misura accertata dalla sentenza.
    Nella nuova causa di merito, dunque, il giudice non dovrà più occuparsi della sussistenza o meno dell’errore medico (ormai positivamente accertato) ma solo di valutare quanto “pesa” tale errore.

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