Respinto il ricorso del gestore del ristorante in cui uno dei camerieri, nel servire una pizza ancora fumante, l’aveva fatta cadere su una giovane cliente, rimasta ustionata
“Chi accede in un ristorante, stipulando per facta concludentia un contratto rientrante nel genus del contratto d’opera, ha diritto di pretendere dal gestore che sia preservata la sua incolumità fisica. Il contratto di ristorazione, infatti, nella sua struttura socialmente tipica comporta l’obbligo del ristoratore di dare ricetto ed ospitalità ad all’avventore. In mancanza di questo elemento, non di contratto di ristorazione si dovrebbe parlare, ma di compravendita di cibi preparati o da preparare”. Lo ha chiarito la Cassazione nell’ordinanza n. 9997/2020 pronunciandosi sul contenzioso tra il gestore di un ristorante e i genitori di una ragazza minore che chiedevano il risarcimento dei danni per le lesioni patite da quest’ultima all’interno del locale. In base a quanto accertato, uno dei camerieri, nel servire una pizza ancora fumante, l’aveva fatta cadere sull’arto superiore della ragazza, rimasta ustionata.
In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma in appello la Corte territoriale aveva ribaltato la decisione del giudice di prime cure ritenendo che il gestore del ristorante dovesse ritenersi responsabile dell’accaduto ai sensi dell’articolo 1218 c.c.. Nello specifico, il Collegio di secondo grado aveva ritenuto dimostrato che effettivamente il rovesciamento della pizza sul braccio della minore era stato cagionato da un caso fortuito e precisamente da un urto improvviso ed imprevedibile, inferto da un avventore alla cameriera intenta al servizio ai tavoli, e che la persona la quale aveva malaccortamente urtato la cameriera era allo stesso tavolo della giovane ustionata. Tuttavia, dal momento che la vittima e i suoi commensali costituivano una “comitiva di giovani turbolenta”, per il gestore del ristorante avrebbe dovuto essere “del tutto prevedibile la possibilità che la cameriera fosse urtata da uno dei componenti del gruppo, di talché avrebbero dovuto essere adottate delle adeguate cautele ed attenzione” .
Nel ricorrere per cassazione il ristoratore eccepiva, tra gli altri motivi, che la Corte d’appello avrebbe dovuto qualificare la domanda proposta dagli attori come domanda extracontrattuale, ai sensi dell’articolo 2043 c.c., e di conseguenza addossar loro l’onere della prova della colpa e del nesso causale.
A tal riguardo, sosteneva che il contratto di ristorazione ha ad oggetto unicamente la fornitura, da parte del ristoratore, delle pietanze e delle bevande; pertanto l’infortunio occorso ad un cliente durante il periodo in cui si trattiene nel ristorante, originato dalla condotta di un altro avventore, non rientrerebbe nel “programma contrattuale” cui si obbliga il ristoratore.
La Suprema Corte ha ritenuto di non aderire alla doglianza del ricorrentem ritenendola infondata. Gli Ermellini hanno spiegato, infatti, come nel contratto di ristorazione, come in quello d’albergo o di trasporto, il creditore della prestazione affidi la propria persona alla controparte: e tanto basta per fare sorgere a carico di quest’ultima l’obbligo di garantire l’incolumità dell’avventore, quale effetto naturale del contratto ex art. 1374 c.c..
Gli effetti del contratto – ha specificato la Cassazione – discendono: a) dalla volontà delle parti; b) dalla legge; c) dall’equità (art. 1374 c.c.). “Effetto derivante dalla legge, e quindi onnipresente in ogni contratto, è l’obbligo di salvaguardare l’incolumità fisica della controparte, quando la prestazione dovuta sia teoricamente suscettibile di nuocerle. Tale obbligo discende dall’art. 32 cost., norma direttamente applicabile (c.d. Drittivirkung) anche nei rapporti tra privati, e sussiste necessariamente in tutti i contratti in cui una delle parti affidi la propria persona all’altra: e dunque non solo nei contratti di spedalità o di trasporto di persone, ma anche in quelli – ad esempio – di albergo, di spettacolo, di appalto (quando l’opus da realizzare avvenga in presenza del committente), di insegnamento d’una pratica sportiva, di ristorazione. Da li la conferma del risarcimento per i danni subiti dalla ragazza ustionata.
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