L’assenza di una intellegibile segnaletica stradale non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada

È quanto ha di recente affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4161/2020. La vicenda aveva avuto origine dall’azione proposta dall’attore per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso nel 2013 allorquando veniva urtato dall’autovettura condotta dal convenuto, in prossimità di un incrocio. Secondo il ricorrente responsabilità del sinistro era da ascriversi, ex art. 2051 cod. civ., all’amministrazione comunale per non avere ripristinato la segnaletica stradale prima esistente su quella via che obbligava le auto a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra. 

Ciononostante, all’esito del giudizio di primo grado la domanda fu respinta. Nello stesso tempo anche il Tribunale di Roma rigettò il gravame, ritenendo insussistente il nesso causale tra il sinistro e l’assenza di segnaletica stradale.

Invero:

  • la segnaletica mancante faceva riferimento alla regola di guida dell’auto antagonista;
  • parte attrice, in mancanza di diversa segnalazione, era tenuta comunque a osservare le regole generali del codice della strada e in particolare l’obbligo di dare precedenza ai veicoli provenienti da destra e di regolare la velocità in prossimità dell’intersezione;
  • la condotta di guida riferibile al conducente dell’auto antagonista configurava, per l’appellante, quale imprudenza altrui ragionevolmente prevedibile;
  • dalla posizione statica assunta dai veicoli in esito al sinistro era emerso che entrambe le autovetture, al momento della collisione, procedessero ad una velocità di marcia non adeguata alla condizione dei luoghi.

Il ricorso per Cassazione

La vicenda è così giunta in Cassazione. Ad avviso del ricorrente la sentenza impugnata era errata laddove aveva posto, da un lato, a carico del danneggiato la prova della riconducibilità causale del fatto lesivo ad una condizione pericolosa del bene e, dall’altro, la riferibilità dell’evento anche a colpa della p.a. E per aver, inoltre, il tribunale ritenuto che la mancanza del cartello di prescrizione di precedenza non avesse avuto alcuna influenza causale nella determinazione del sinistro.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’assenza di una intelligibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e quindi non determina alcuna responsabilità dell’ente custode della strada per tali incidenti (Cass. 13/02/2002, n. 2074; 28/04/2017, n. 10520).

Per queste ragioni, la Corte di Cassazione ha ritenuto le censure mosse dal ricorrente del tutto prive di fondamento. Invero, la preesistenza sui luoghi di una segnaletica che giustificasse il convincimento del diritto di precedenza in deroga alle regole ordinarie del codice stradale, oltre a non trovare nella sentenza alcuna univoca conferma, restava comunque in tale prospettiva irrilevante, dal momento che, anche in tal caso, la circolazione stradale può avvenire senza inconvenienti, essendo sufficiente ed idoneo a regolarla il codice della strada, mentre appartiene all’insindacabile potere discrezionale dell’ente gestore provvedere alle segnalazioni per creare condizioni di traffico migliori. Nè può ricevere tutela con riferimento alla c.d. “insidia” l’eventuale affidamento dell’utente sulla presenza di segnalazione non in atto in quanto è per contro preciso dovere dello stesso prestare la massima attenzione alle reali condizioni della strada ed adeguare ad esse la propria condotta di guida (Cass. n. 2074 del 2002).

La responsabilità del custode

Quanto alla responsabilità del custode per il danno “cagionato” dalla cosa che ha in custodia, innanzitutto è noto come tale responsabilità possa essere esclusa (solo) dal caso fortuito, che rileva solo sul piano oggettivo e causale, quale fattore interruttivo del nesso di causa che lega la cosa al danno.

Esso può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo o dello stesso danneggiato e deve essere connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere (Cass. 01/02/2018, n. 2481; v. anche Cass. 01/02/2018, n. 2477; Cass. 01/02/2018, n. 2478; Cass. 01/02/2018, n. 2479; Cass. 01/02/2018, n. 2480; Cass. 01/02/2018, n. 2482).

Inoltre, esso deve coinvolgere, con ruolo efficace e diretto, la cosa in custodia.

Il concetto è stato a volte espresso con l’affermazione che il danno, per essere causa di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., deve essersi verificato nell’ambito del “dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa”.

In realtà, il Collegio ha già chiarito che tale requisito prescinde dalle caratteristiche della cosa custodita, sia quindi essa o meno pericolosa.

Nel caso di specie non è stato possibile identificare un ruolo siffatto della cosa in custodia (l’incrocio stradale), costituendo essa mero teatro o luogo dell’incidente che, dal modo di essere fisico della strada medesima, non aveva ricevuto alcun contributo causale. La serie causale determinativa dell’evento aveva infatti avuto origine e fine, interamente nel comportamento dei conducenti dei due veicoli.

Il caso in commento – come sottolineato dai giudici della Suprema Corte – è, a ben vedere, ben diverso da quanto accade nelle ipotesi di sinistri causati dalla presenza di una pozzanghera o di una macchia d’olio o di un masso caduto da rocce o pareti attigue alla sede stradale: tutti questi fattori possono modificare la condizione della cosa creando situazioni di pericolo. Il potere di governo della cosa, nel quale si risolve il concetto di custodia, giustifica la presunzione di responsabilità anche in tali ipotesi proprio perchè è in ragione di esso pretendibile una manutenzione e cura della cosa volta ad evitare l’intervento di detti fattori e il determinarsi di situazioni di pericolo, restando anche in tali casi esclusa la responsabilità ove si dimostri, con onere a carico del custode, l’ascrivibilità del fatto dannoso a caso fortuito (ad es. per l’imprevedibile e improvvisa presenza dell’animale o di altro ostacolo in quanto, in ipotesi, poco prima caduto da un veicolo).

La decisione

Tale schema teorico non può, tuttavia, costituire chiave di lettura dell’ipotesi esaminata, atteso che i fattori che avevano avuto un “ruolo” nella concatenazione causale dell’evento risiedevano tutti nella condotta degli utenti della strada; infatti, il comportamento la cui omissione, il ricorrente addebitava all’ente, non riguardava il governo (o alla manutenzione) della cosa, quanto piuttosto la regolamentazione e il controllo del comportamento degli utenti della strada.

Per queste ragioni, il ricorso è stato rigettato con conseguente affermazione del seguente principio di diritto: “La responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. è configurabile, nel concorso degli altri presupposti, in presenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso. Perchè un tale nesso possa affermarsi è necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all’evento e non rappresenti mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all’interno e nel collegamento di altri e diversi fattori. Nel caso di scontro tra veicoli ad un incrocio non assistito da segnaletica non può a quest’ultimo attribuirsi un siffatto ruolo causale per il solo fatto che l’incidente si sia in esso verificato; in tal caso, infatti, la cosa in custodia costituisce mero teatro o luogo dell’incidente, mentre la serie causale determinativa dell’evento origina dal comportamento dei soggetti coinvolti nello scontro e in esso interamente si esaurisce. Resta in tale ipotesi configurabile una eventuale responsabilità dell’ente per colpa, secondo la generale clausola aquiliana, ove il danneggiato alleghi e dimostri la sussistenza di una situazione di pericolo determinata dal contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti non percepibile dall’utente della strada con l’uso della normale diligenza e non rimediabile con l’osservanza delle regole del codice della strada”.

Avv. Sabrina Caporale

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