Respinta la richiesta di danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata da un avvocato per l’utenza telefonica disattivata dal gestore

Aveva citato in giudizio il proprio gestore telefonico per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dal non aver potuto ricevere telefonicamente gli auguri di amici e parenti per le festività natalizie, e di avere perduto “potenziali clienti” per la sua attività professionale di avvocato. La compagnia, infatti, aveva disattivato la sua utenza telefonica dal 24 dicembre al 10 gennaio addebitandogli la somma di 200,13 euro a titolo di penale.

In primo grado, il Tribunale di Agrigento aveva accolto la domanda, liquidando complessivamente i danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura di euro 4.000, oltre 1.614,75 euro di spese, più accessori. La Corte d’appello, adita dalla società soccombente, aveva ritenuto, invece, che l’unico danno risarcibile fosse la somma di 200,13 euro addebitata all’utente, rigettando tutte le altre domande risarcitorie.

Nel ricorrere per cassazione, l’utente lamentava che il Giudice di secondo grado aveva erroneamente rigettato la sua domanda di risarcimento del danno patrimoniale, il quale si sarebbe dovuto ritenere sussistente almeno sotto il profilo della perdita di chance. Inoltre sosteneva che era stata erroneamente rigettata anche la sua domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.

La Cassazione, tuttavia, con l’ordinanza n.3544/2020, ha ritenuto di non accogliere le doglianze presentate dal ricorrente, in quanto inammissibili.

Per i Giudici del Palazzaccio, le censure mosse dal ricorrente alla sentenza d’appello in null’altro consistevano se non in una mera declamazione di princìpi giuridici astratti, senza alcuna connessione col caso concreto. In particolare, non veniva spiegato il perché della sussistenza dei presupposti di fatto, giustificativi dell’applicazione dei princìpi di diritto invocati dal ricorrente.

La Suprema Corte, inoltre, ha aggiunto che invocare il risarcimento del danno da perdita di chance non può affatto costituire, come mostra di ritenere il ricorrente, un commodus discessus concesso a chi non sia stato in grado di dimostrare il nesso di causa tra il fatto illecito ed il danno.

Come già ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la perdita d’una chance favorevole esige pur sempre la dimostrazione del fatto: che una possibilità di incremento patrimoniale esisteva concretamente; che tra il fatto illecito e la perdita di quella possibilità esista un nesso causale certo.

Nel caso in esame, per contro, la Corte d’appello aveva ritenuto non solo che mancasse la prova tanto del primo, quanto del secondo dei suddetti elementi, ma che l’attore non avesse nemmeno “specificamente dedotto” in giudizio quali possibilità di incremento patrimoniale avesse mai perduto.

Con riferimento alla doglianza relativa  al rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, poi, la Cassazione ha chiarito che la perduta possibilità di disporre d’un telefono funzionante durante le feste natalizie non costituisce né una ipotesi di reato, né una lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti: non ricorreva dunque, nella specie, alcuna delle ipotesi cui l’art. 2059 c.c.

La redazione giuridica

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