La Corte di Cassazione ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 1, nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo spetti anche ai soggetti che abbiano subito danni irreversibili, per essere stati sottoposti a vaccinazione raccomandata anti epatite A 

La vicenda

In sede di rinvio, a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione, la Corte d’appello di Lecce accoglieva la domanda della ricorrente volta ad ottenere l’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, art. 1, l’indennizzo previsto dall’art. 1 della L. n. 229 del 2005 recante ‘Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria’ e l’assegno una tantum di cui all’art. 4 della predetta legge.

Il giudice di primo grado, pur dando atto della sussistenza del nesso di causalità tra la patologia “lupus eritematoso sistemico” e la vaccinazione anti epatite A cui era stata sottoposta la ricorrente, (…) nulla aveva aggiunto circa la possibilità di riconoscere il diritto all’indennizzo richiesto, essendo in presenza di vaccinazioni non obbligatorie, quale era la vaccinazione per epatite A.

Un caso di vaccinazione raccomandata

Ebbene, secondo la corte di merito il caso di specie rientrava nella sfera di applicabilità della L. n. 210 del 1992. La vaccinazione antiepatite A, pur non imposta come obbligo giuridico, era stata fortemente incentivata dalla Regione Puglia senza lasciare spazio alla discrezionalità del singolo; si trattava dunque, di un’ipotesi di vaccinazione che non si differenziava da quella imposta per legge, essendo raccomandata da specifici atti normativi.

Infatti, la ricorrente era stata sottoposta a vaccinazione dopo una specifica convocazione da parte della ASL di Brindisi nell’ambito di una campagna di vaccinazioni avviata nel 1997 ed estesa contro l’epatite A che rendeva palese l’intento di considerarle come obbligatorie.

Per questi motivi, i giudici di merito avevano ritenuto che anche i danni derivati dalla vaccinazione di epatite di tipo A dovessero essere indennizzati ai sensi della L. n. 210 del 1992, rientrando a pieno titolo tra quelle raccomandate.

La pronuncia della Cassazione

La Corte di Cassazione ha confermato il percorso argomentativo della corte salentina e ha altresì, ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 1, nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge e alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, anti epatite A.

Per questi motivi, ha dichiarato la sospensione del procedimento con l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

La redazione giuridica

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