Era stato condannato in primo grado per il delitto di lesioni personali colpose perpetrate ai danni della persona offesa, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, mentre era a bordo del suo velocipede

Il fatto si verificava il 24 gennaio 2013. L’imputato alla guida del suo velocipede investiva la vittima nel mentre si accingeva ad attraversare la strada a piedi, senza prestare attenzione alle condizioni della circolazione e omettendo di rallentare, o addirittura di fermarsi.

La condanna veniva confermata anche in secondo grado, ove i giudici dell’appello riaffermavano la ricostruzione dei fatti e le responsabilità già accertate dal Giudice di prime cure.

Il ricorso per Cassazione

Con il primo motivo di ricorso l’imputato denunciava l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di merito, posto che nella ricostruzione dell’incidente aveva riconosciuto che, al momento dell’impatto, la donna stava attraversando la strada fuori delle strisce pedonali, ma non aveva valorizzato l’ulteriore circostanza che la stessa fosse improvvisamente sbucata da un angolo cieco e che era stata urtata appena scesa dal marciapiede, non dando così tempo allo stesso di evitarla.

Si trattava a ben vedere, di circostanze tutt’altro che irrilevanti.

Peraltro, nella senza impugnata il Tribunale aveva omesso anche di rilevare che l’imputato stava procedendo a velocità bassissima, come si evinceva dal fatto, riferito dalla stessa persona offesa, che dopo l’urto egli proseguì per qualche metro senza cadere.

La decisione

Nonostante le ragionevoli motivazioni a sua discolpa, i giudici della Cassazione rigettano il ricorso della difesa.

Il ricorso é infondato, rasentando anzi la manifesta infondatezza – si legge nella sentenza.

Ed invero, nel ricorso dinanzi ai giudici di legittimità, il ricorrente si era limitato a richiedere una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato nei precedenti gradi di giudizio; operazione quest’ultima che è preclusa alla Cassazione, essendo di stretta pertinenza del giudice di merito.

Ma non è tutto.

Il fatto che la vittima avesse avuto un comportamento negligente nell’attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali, non poteva certo escludere la responsabilità dell’imputato: ciò avviene solo allorquando il conducente, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si trovi nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013).

Il che non era certamente quanto accaduto nella fattispecie in esame.

Era stata, peraltro, accertata la presenza sul luogo dello scontro, di un segnale di stop che imponeva al conducente del velocipede di fermarsi in ogni caso; a maggior motivo, dunque, l’odierno ricorrente avrebbe dovuto prestare attenzione allo stato dei luoghi e moderare la velocità nel punto ove avvenne l’incidente, non essendo affatto imprevedibile che un pedone si immettesse sulla strada per attraversarla in prossimità del segnale di stop, uscendo dal punto ove vi era un ostacolo visivo.

In proposito, gli Ermellini hanno anche richiamato il pacifico indirizzo giurisprudenziale in base al quale, in tema di circolazione stradale, il principio di affidamento trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada é responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità (Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017).

E, in termini più specifici, è stato anche affermato che il conducente di veicolo deve continuamente ispezionare la strada che sta per impegnare, mantenendo un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e del traffico e prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (Sez. 4, n. 4854 del 30/01/1991).

Ragioni queste ultime tutte sufficienti a rigettare il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Sabrina Caporale

 

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