L’amministrazione, in caso di verbale contestato, ha l’onere di dimostrare la correttezza del procedimento sanzionatorio
Era stato sanzionato per il superamento dei limiti di velocità previsti dall’art. 142, comma 8, del Codice della strada. L’infrazione era stata rilevata tramite autovelox di tipo “T-EXSPEED V. 2.0”. L’automobilista, tuttavia, si era opposto al verbale elevato dalla Polizia municipale rivolgendosi al Giudice di Pace di Milano.
Il ricorrente, nello specifico, aveva eccepito la mancanza di omologazione e di taratura dell’apparecchio utilizzato per l’accertamento automatico delle violazione. Inoltre, aveva contestato la regolarità della segnaletica in loco. A suo avviso, infatti, questa non sarebbe stata sufficientemente visibile, al pari dello stesso autovelox.
Il Giudice di Pace, con la sentenza n. 5214/2018, ha ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte, accogliendo il ricorso in quanto fondato. Per il magistrato, infatti, le tesi avanzate dall’automobilista avrebbero necessitato una puntuale replica da parte dell’amministrazione resistente.
Il Comune, invece, era rimasto contumace.
Pertanto, non essendosi costituito, aveva omesso di suffragare il proprio operato e non si era curato di dimostrare la correttezza del procedimento sanzionatorio seguito. Inoltre, con la sua condotta, non era stato in grado di contestare le allegazioni del ricorrente. Il tutto, nonostante nei procedimenti come quello in oggetto l’amministrazione resistente sia considerata un’attrice sostanziale, con tutti gli oneri probatori che tale posizione comporta.
Il giudizio instaurato davanti al magistrato onorario è diretto a valutare la correttezza e la fondatezza del procedimento sanzionatorio posto in essere dall’Amministrazione resistente. Nel caso esaminato, quindi appare evidente al Giudice come ” la stessa, con il suo comportamento processuale, sia incorsa in una insufficienza probatoria”. Questa “non può che comportare l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto opposto”.
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