Il motociclista era stato ritenuto corresponsabile, al 40%, dei danni subiti da un altro centauro caduto in prossimità della linea di mezzeria
L’infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sé dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto; l’individuazione della regola cautelare, anche nel caso di cautela specifica, non può prescindere dalla considerazione che la colpa non rappresenta la violazione di una qualsivoglia regola di prudenza o diligenza, ma solo della regola cautelare il cui scopo è quello di evitare il tipo di evento in concreto verificatosi. E’ quanto afferma la Cassazione nell’ordinanza n. 16192/2021 pronunciandosi sul ricorso presentato da un motociclista coinvolto in un sinistro stradale. Nello specifico, il ricorrente era stato convenuto in giudizio, assieme alla società assicurativa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, da un altro centauro il quale deduceva di essere caduto al suolo allorché, nel procedere lungo una strada cittadina a bordo del proprio motoveicolo, era stato costretto a frenare, in ragione di un’improvvisa e brusca manovra di frenata compiuta dall’autovettura che lo precedeva e, una volta precipitato sulla sede stradale dal lato della linea di mezzeria, era stato investito dalla parte antagonista, che procedeva nell’opposto senso di marcia, anch’egli a bordo del proprio motoveicolo, risultato sprovvisto di copertura assicurativa, subendo gravi lesioni in conseguenza dell’incidente.
I Giudici del merito avevano affermato la concorrente responsabilità dei due motociclisti (nella misura del 40%, per il ricorrente, e del 60%, per il danneggiato) condannando il Fondo Garanzia Vittime della Strada a corrispondere all’attore la somma di € 217.679,85, decurtata del 60%, e dunque pari a € 87.071,94, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dallo stesso subito.
In particolare, il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità dello stesso attore, nella misura del 60%, in ragione del mancato rispetto della distanza di sicurezza ex art. 149 cod. strada, ascrivendo, invece, il restante 40% al convenuto, per aver violato gli artt. 141 e 143 cod. strada, essendo risultato che, in occasione del sinistro, viaggiava in prossimità della linea di mezzeria, sebbene senza oltrepassarla.
La Corte di appello aveva specificato che, pur a ritenere applicabile nel caso di specie, come sostenuto dall’allora appellante principale, l’art. 144 — e non 143 — cod. strada (e, dunque, ritenendo integrata l’ipotesi della guida per “file parallele”, con esonera dal dovere, imposto invece dall’altra norma, di “circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”), la responsabilità dello stesso si fonderebbe sulla violazione del dovere di comune prudenza di viaggiare al centro della strada, l’osservanza del quale, infatti, avrebbe consentito al ricorrente “eventuali manovre di emergenza per evitare collisioni con veicoli marcianti nel senso opposto”.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente contestava al Collegio territoriale di avere ritenuto che egli avesse concorso a produrre il sinistro non avendo rispettato la norma di prudenza che imporrebbe di guidare al centro della carreggiata, nonostante nel caso di specie fosse applicabile l’articolo 144 del codice della strada che invece consente ai veicoli di posizionarsi liberamente nella corsia di marcia. Inoltre, deduceva che il Giudice a quo aveva erroneamente ritenuto “che il posizionamento dei veicoli all’interno della propria corsia di marcia sia una norma atta ad evitare il rischio dell’improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo proveniente dalla direzione opposta” (mentre la giurisprudenza penale di questa Corte avrebbe chiarito che scopo dell’art. 143 cod. strada è solo quello di assicurare che il conducente osservi un’andatura corretta e regolare), con la conseguenza di aver erroneamente stabilito la responsabilità concorrente dei veicoli.
Gli Ermellini hanno ritenuto le doglianze manifestamente fondate.
La Cassazione ha ricordato che l’obbligo di “circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”, previsto dall’art. 143 cod. strada, ha la finalità di garantire un’andatura corretta e regolare nell’ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e degli altri che la percorrono, e non di evitare il rischio dell’improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo proveniente dalla direzione opposta.
Pertanto va riconosciuta l’erroneità del ragionamento svolto dalla sentenza impugnata che, lungi dall’inferire la misura del contributo dell’odierno ricorrente nella causazione del sinistro dal solo “posizionamento” del veicolo in prossimità della linea di mezzeria, avrebbe dovuto accertare se costui, effettivamente, abbia mancato di effettuare (e per quali ragioni) “eventuali manovre di emergenza per evitare collisioni con veicoli marcianti nel senso opposto”.
In altri termini, non basta la riscontrata violazione degli artt. 141 e 143 cod. strada, potendo esservi delle “ipotesi in cui l’inosservanza di una norma cautelare non comporti alcuna colpa ascrivibile all’agente in termini di responsabilità aquiliana, atteso che la qualificabilità del comportamento contrario a una norma cautelare in termini di colpa, rispetto a uno specifico evento, richiede in ogni caso il concreto riscontro di un nesso di causalità tra l’inosservanza della regola cautelare e lo specifico evento dannoso oggetto d’esame”.
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