Non è invocabile lo stato di necessità per chi viola il codice della strada quando la situazione di pericolo riguarda un animale

Era stato multato per aver sorpassato col rosso le autovetture ferme ad un semaforo, invadendo l’opposta corsia di marcia, a velocità pericolosa in centro abitato. Di qui l’applicazione delle sanzioni previste per chi viola il codice della strada e in particolare gli articoli 141, 146 e 148.

L’automobilista, un veterinario, aveva tuttavia impugnato il provvedimento invocando la giustificazione dello ‘stato di necessità’.

Il professionista, nello specifico, evidenziava che la sua condotta derivava dall’urgenza di provvedere alle cure di un cane.

Sia il Giudice di Pace di Ancona che il Tribunale, in grado di appello, avevano accolto l’opposizione del medico. Di qui il ricorso in Cassazione del Ministero dell’Interno e della Prefettura del capoluogo marchigiano, che chiedevano l’annullamento della decisione dei giudici di merito.

La Suprema Corte, con ordinanza n. 4834/2018, ha effettivamente ritenuto di dover aderire alle argomentazioni dei ricorrenti, accogliendo l’impugnazione in quanto fondata.

Per gli Ermellini, l’esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da ‘stato di necessità’”, richiede la sussistenza di “una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile”; o, in alternativa, “l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, in base alla verificazione di circostanze oggettive”.

La stessa giurisprudenza di legittimità si era orientata in tal senso con una precedente sentenza (n.14515/2009), relativa a un caso analogo. In tale circostanza i Giudici del Palazzaccio avevano precisato che lo “stato di necessità” non è invocabile “quando la situazione di pericolo riguardi un animale” .

Di qui la decisione di annullare la sentenza impugnata da Ministero e Questura, rigettando l’opposizione proposta dal veterinario.

 

 

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