Nella nozione di violenza sessuale devono essere inclusi i toccamenti, i palpeggiamenti e gli sfregamenti sulle parti intime della vittima, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata
L’imputato era stato tratto a giudizio con l’accusa di violenza sessuale perché “con violenza morale, costringeva la vittima, a subire atti sessuali, segnatamente “palpeggiandola sul seno” e “toccandola nelle parti intime”, repentinamente e contro la volontà di quest’ultima, in più occasioni, tutte in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
La vittima, all’epoca dei fatti trentaduenne, aveva riferito che dopo la morte del convivente era rimasta a vivere presso la casa di quest’ultimo insieme ai tre figli, ricevendo l’aiuto economico dell’imputato, nonno paterno del più piccolo, che provvedeva a fornirle l’occorrente (viveri e quant’altro) per il sostentamento dei bambini, recandosi quotidianamente a casa da lei per portarle quanto acquistato.
I primi episodi di violenza risalivano al mese di maggio 2017; analoghe molestie sessuali si ripetevano, durante l’estate dello stesso anno e poi nel mese di settembre, sempre a casa della vittima dove l’imputato si presentava per portarle viveri e beni di prima necessità.
Nonostante i tentativi di reazione della vittima, che cercava tutte le volte di allontanarlo, “ribellandosi”, tentando di cacciarlo via di casa, quest’ultimo le opponeva resistenza affermando che quella era casa sua.
La condanna in primo grado
Per questi fatti, all’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Taranto (sentenza n. 1889/2020) ha condannato l’imputato alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Il giudice pugliese ha ritenuto inconfutabile la natura oggettivamente sessuale degli atti posti in essere dall’uomo nei confronti della persona offesa, “in quanto idonei, secondo noti canoni scientifici e culturali, a soddisfare o a stimolare il piacere sessuale dell’agente, dal momento che i distretti corporei – seno, sedere e parti intime – attinti dai toccamenti e dai palpeggiamenti, costituiscono notoriamente zone erogene”.
In tal senso la Corte di Cassazione ( Cass. Sez. III, sent. n. 42871 del 26.9.2013) ha affermato che: “In tema di violenza sessuale, vanno considerati atti sessuali quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona o ad invadere la sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona, abuso di inferiorità fisica o psichica, in essi potendosi ricomprendere anche quelli insidiosi e rapidi, che riguardino zone erogene su persona non consenziente (come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci”).
La nozione di atti sessuali
Come è noto, la fattispecie prevista dall’art. 609-bis c.p. è posta a presidio della libertà personale dell’individuo, che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l’inganno. La libertà sessuale, quale espressione della personalità dell’individuo, trova la sua più alta forma di tutela nella proclamazione della inviolabilità assoluta dei diritti dell’uomo, riconosciuti e garantiti dalla Repubblica in ogni formazione sociale (art. 2, Cost) e nella promozione del pieno sviluppo della persona che la Repubblica assume come compito primario (art. 3, comma 2, Cost.).
La nozione di atti sessuali viene, pertanto, a comprendere senz’altro tutti gli atti che, secondo il senso comune e l’elaborazione giurisprudenziale, esprimono l’impulso sessuale dell’agente con invasione della sfera sessuale del soggetto passivo. In tale nozione, devono, perciò, essere inclusi i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica (Sez. 3, n. 44246 del 18/10/2005; Sez. 3, n. 12506 del 23/02/2011).
Avv. Sabrina Caporale
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