Violenze fisiche e morali nei confronti del coniuge (Tribunale Trieste, sez. I, 16/01/2023, n.28).
Le violenze fisiche e morali perpetrate nei confronti del coniuge giustificano sia la separazione personale, che l’addebito.
Costituiscono, tali comportamenti, violazioni estremamente gravi dei doveri coniugali da giustificare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale dei coniugi, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore.
La donna chiede la separazione giudiziale dal coniuge con il quale aveva contratto matrimonio con richiesta di addebito nei confronti del marito a causa della condotta violenta e svalutante, quando non pesantemente offensiva, che aveva caratterizzato l’atteggiamento di lui nel corso della vita coniugale.
Deduce che anche i due figli di frequente avevano assistito alle violenze fisiche e verbali del padre; che comunque il padre, oltre a tenere un comportamento molto duro verso i figli, non si era mai veramente occupato della loro educazione e mantenimento e dopo che lei lo aveva lasciato aveva cominciato a perseguitarla (pedinandola, inviandole messaggi).
Quanto all’addebito, per quanto qui di interesse, viene dato atto che dalla fase istruttoria è emersa la condotta violenta e prevaricatrice dell’uomo nei confronti della moglie, consistita non solo in atti di violenze fisiche (percosse tali da lasciare i lividi sul copro) ma anche di violenza verbale, che sia i vicini di casa, che la direttrice della scuola frequentata dai minori, hanno potuto confermare.
Ebbene, il Tribunale ribadisce che le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse.
Il loro accertamento esonera il Giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
La domanda di addebito della separazione in capo al marito viene dunque accolta.
Avv. Emanuela Foligno
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