Mantenimento dei figli e obbligazioni dei nonni (Cass. civ, sez. I, 30 marzo 2023, n. 8980).

L’obbligo dei nonni in tema di mantenimento dei figli qualora i genitori non abbiano i mezzi necessari.

La Corte d’appello di Roma, respingeva il reclamo proposto avverso il decreto del Tribunale di Velletri  che poneva a carico degli ascendenti paterni il pagamento della somma di Euro 200,00 mensili, quale quota parte della somma di Euro 350,00, posta a carico del padre del minore.

L’ordine giudiziario nei confronti degli ascendenti diretti del padre del minore prendeva le mosse dalla circostanza che il padre si era reso inadempiente nel pagamento dell’assegno per il contributo al mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale in una situazione in cui i redditi della madre non erano sufficienti.

I Giudici di appello osservavano che:

a) le condizioni economiche della madre erano rimaste pressocché immutate, in quanto il lieve incremento reddituale era stato compensato dalle maggiori esigenze materiali connaturate alla crescita del minore (ormai di anni diciassette e mezzo);

b) la situazione economica della nonna paterna non era peggiorata, avendo la stessa incrementato il patrimonio immobiliare a seguito della morte del marito e della mancata accettazione dell’eredità paterna da parte del figlio.

La Suprema Corte viene investita della censura avanzata dalla nonna paterna inerente l’estensione dell’obbligo di mantenimento del nipote anche con riferimento alla nonna materna.

La richiesta era stata disattesa dal Giudice di merito, sul presupposto della mancata partecipazione dell’ascendente materno all’originario giudizio.

Ebbene, l’obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai genitori. Se uno dei due non possa, o non voglia, adempiere al proprio dovere, l’altro deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le proprie sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro.

L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori del bambino i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori, ma altresì nel senso che ai nonni non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli.

Ciò in quanto l’obbligazione a carico degli ascendenti è da considerarsi eccezionale.

 In definitiva, l’obbligo di contribuire al mantenimento dei nipoti sussiste a carico di tutti gli ascendenti dello stesso grado (e, quindi, dei nonni sia paterni che materni), in quanto il principio cardine del diritto di famiglia è quello della tutela dei minori. Di talchè, l’obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata grava proporzionalmente su tutti gli ascendenti di pari grado, indipendentemente da chi sia il genitore che ha creato l’insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economici.

In presenza di più ascendenti, ognuno di essi  è tenuto nei limiti delle proprie condizioni economiche, e proporzionalmente alle situazioni degli altri soggetti astrattamente tenuti.

Avv. Emanuela Foligno

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