Limite di età per il mantenimento dei figli disoccupati (Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2023, n. 358).

Limite di età indicato dalla Suprema Corte per il mantenimento dei figli disoccupati.

Con la decisione a commento, la Suprema Corte, richiamando l’orientamento consolidato cui dà seguito e ribadita la necessità di esaminare nel concreto ogni singolo caso, ha annullato il provvedimento che riconosceva alla figlia ultraquarantenne il mantenimento da parte del padre

Il padre, gravato dall’obbligo di mantenimento nei confronti della figlia ormai ultra quarantenne, agisce in giudizio per chiedere la cessazione di tale obbligo considerato che la figlia non risultava mai essersi adoperata per la ricerca di una occupazione.

A sostegno della domanda, l’uomo esponeva di avere corrisposto ingenti quantità di denaro a favore della figlia, la quale era tuttavia rimasta inerte nel reperire un’attività lavorativa, avendo impiegato le risorse ricevute dal padre per acquistare un immobile in una località balneare. Evidenziava, inoltre, una drastica contrazione delle proprie consistenze conseguente alla sua attuale condizione di pensionato, alla dismissione delle attività imprenditoriali in precedenza intraprese, all’utilizzazione del ricavato derivante dalla vendita di immobili di sua proprietà per affrontare le spese del proprio sostentamento. Inoltre, ha allegato il sopravvenuto obbligo di versare una tantum la somma di Euro 100.000,00 in favore della moglie, in ragione dell’intervenuta separazione consensuale tra i due avvenuta nel 2017.

Il Tribunale di Pescara rigettava la domanda; la Corte d’Appello di L’Aquila rigettava il relativo reclamo e il padre veniva condannato anche al pagamento nei confronti della madre delle somme dovute e non corrisposte sempre a titolo di mantenimento della figlia prima dell’accertamento, intervenuto nel 2016, del rapporto di filiazione, anno in cui la stessa aveva già compiuto il trentaseiesimo anno di età.

L’uomo ricorre per la cassazione del provvedimento.

Lamenta il ricorrente l’omissione da parte della Corte abruzzese di ogni motivazione con riferimento all’avanzata età della figlia. A fondamento della propria istanza richiama alcune precedenti sentenze, sia di merito che legittimità, da cui emergerebbe il ragionevole limite di tempo, individuato nell’età di 34 anni, oltre il quale il figlio maggiorenne nulla può più pretendere circa il mantenimento.

Secondo quanto prospettato dal ricorrente «la preclusione su fatti preesistenti al giudizio di revisione riguarderebbero solo la loro dimensione statica e non anche quella dinamica, la quale imporrebbe di tenere conto degli effetti che detti stessi fatti possano aver prodotto in epoca successiva alla determinazione dell’assegno di mantenimento».

Con riferimento all’età della figlia, «detto incremento anagrafico, rispetto alla pronuncia della Corte d’appello de L’Aquila, depositata nel 2016 ma posta in deliberazione nell’ottobre 2015, e riguardante fatti intercorsi tra il 2003 (momento di proposizione della domanda) ed il 2015, sarebbe un fatto naturalmente dinamico, in quanto idoneo a fondare l’invocata revoca dell’obbligo di mantenimento». In caso contrario, sostiene il ricorrente, si arriverebbe ad affermare un obbligo di mantenimento a vita gravante sui genitori nei confronti di un figlio adulto e abile al lavoro.

Le censure vengono ritenute fondate.

Ai fini del riconoscimento di un mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il Giudice deve operare una valutazione casistica utilizzando «criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari» tenendo sempre a mente che «tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura».

In base al consolidato insegnamento giurisprudenziale, ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il Giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (cfr. Cass., n. 17183/2020).

Ribadito ciò la Suprema Corte, evidenzia che nel periodo in cui la figlia del ricorrente era minorenne, il padre non ha provveduto all’assolvimento dell’obbligo di mantenimento della figlia, essendo stato il rapporto di filiazione definitivamente accertato solo nel 2016 e quindi solo al trentaseiesimo anno d’età della stessa. Tuttavia, da quel momento il padre ha assolto al suo obbligo di mantenimento, avendo provveduto peraltro a versare alla madre quanto dovuto per il periodo pregresso al riconoscimento.

La Corte territoriale, quindi, non ha correttamente applicato i principi menzionati e il ricorso dell’uomo viene accolto.

Avv. Emanuela Foligno

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