Carcinoma del lavoratore per violazione delle norme di sicurezza (Cassazione civile, sez. lav., 22/06/2023, n.17970).

Violazione delle norme di sicurezza causano il carcinoma e il successivo decesso del lavoratore.

I familiari del lavoratore convenivano innanzi al Tribunale di Venezia la Società datrice di lavoro, onde vederne accertata la responsabilità per la malattia e il decesso del lavoratore causato dalla inalazione di polveri di amianto provocate dalle condizioni di lavoro.

Il Tribunale contestava la domanda ritenendo la Società estranea ai fatti di causa poiché non proprietaria dello stabilimento ove il defunto prestava l’attività lavorativa.

Successivamente, la Corte di Appello di Venezia, pur dando atto della legittimazione attiva della Società convenuta, espletata CTU medico-legale, rigettava nel merito la domanda. La Corte  riteneva “di fare proprio il giudizio espresso dal Consulente alla luce delle analitiche e documentate considerazioni nonché dei richiami alla letteratura scientifica specialistica meglio evidenziati nel testo della consulenza tecnica, senza che ne sia stata posta in discussione l’interpretazione e l’attualità“.

La decisione viene impugnata.

I ricorrenti lamentano omessa motivazione  sulla relazione di CTU medico-legale espletata in altro giudizio intrapreso nei confronti dell’INAIL per ottenere la rendita di reversibilità in favore del coniuge superstite. Ed ancora, lamentano la omessa motivazione di adesione alla CTU espletata nel giudizio, rispetto a quella svolta nel giudizio contro l’INAIL.

Le due censure sono infondate.

L’anomalia motivazionale della sentenza rileva solo in caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

La sentenza di secondo grado impugnata non presenta tali vizi. Nel giudizio intrapreso nei confronti dell’Inail il Consulente aveva “dato conto che il carcinoma polmonare sia conseguenza dei danni cronici dell’epitelio bronchiale causati sia dal fumo di sigaretta sia dai metalli contenuti nei fumi di saldatura, in particolare cromo e nichel, che già avevano provocato il deficit respiratorio cronico di tipo ostruttivo…. il carcinoma polmonare rappresenta una evoluzione, la peggiore possibile, del danno provocato dal fumo di sigaretta e dai fumi di saldatura. “

Ciò significa che in quel giudizio non veniva accertato che il carcinoma polmonare che condusse il lavoratore al decesso fosse stato, almeno in parte, concausato dall’esposizione professionale a polveri di amianto che, secondo i familiari,i si sarebbe verificata nel corso dell’attività lavorativa.

La Corte d’appello, difatti, osservava, sulla scorta delle considerazioni svolte nella relazione del CTU, che non risultava che il lavoratore deceduto “fosse affetto da patologie asbesto correlate (quali placche pleuriche o asbestosi polmonare), non segnalate nelle TAC toraciche effettuate”.

Ergo, la Corte territoriale ha tenuto conto del parere medico-legale del giudizio previdenziale.

Conclusivamente, la Suprema Corte non rileva alcun acritico recepimento della CTU, che considerava anche il parere medico-legale del giudizio previdenziale.

Avv. Emanuela Foligno

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