Lesioni della milza e del rene per sinistro stradale (Cassazione civile, sez. III, 16/06/2023, 17406).

Il conducente del motociclo riporta lesioni della milza e del rene a causa di un sinistro stradale con un veicolo rimasto sconosciuto.

La Corte di Appello di Roma, così come il primo Giudice, rigettava la domanda risarcitoria proposta nei confronti di INA Assitalia, nella qualità di Impresa Designata per il F.G.V.S.

Il sinistro si verificava tra il motociclo Aprilia Scarabeo ed un veicolo rimasto sconosciuto. A seguito dell’evento, il conducente del motorino veniva trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale a causa delle lesioni subite (rottura della milza e del rene sx), dove si rendevano necessari l’asportazione della milza ed il ricovero in reparto di rianimazione.

Si costituiva l’assicurazione, che: a) in via preliminare, eccepiva l’intervenuta prescrizione e la carenza di legittimazione passiva; b) nel merito, in caso di ritenuta sussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283 e di accertamento della esclusiva o concorrente responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro, chiedeva contenersi l’indennizzo dovuto nei limiti previsti dall’art. 283, comma 3.

In Cassazione viene lamentato che la Corte di Appello avrebbe espresso una motivazione apparente, condividendo genericamente le risultanze di primo grado e che non avrebbe tenuto in debita considerazione le risultanze delle prove testimoniali che confermavano la dinamica del sinistro, così come ricostruita dalla Polizia Locale.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

In primo luogo, l’inammissibilità consegue all’intervenuto giudicato. In punto di fatto, risulta che: a) la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 8 giugno 2015 ed è stata successivamente corretta (mediante inserimento del nominativo di F.U.) con ordinanza del 4 novembre 2015; b) l’appello è stato notificato in data 28 aprile 2016; c) la compagnia assicuratrice, costituendosi nel giudizio di appello, ha eccepito l’inammissibilità del gravame per decorrenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c.; d) la Corte di Appello di Roma, nella impugnata sentenza, ha omesso di pronunciarsi su detta eccezione, che è stata riproposta in Cassazione.

Il termine semestrale utile per impugnare in Appello, decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, e non dalla data dell’ordinanza di correzione di errore materiale.

Tale termine è spirato, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, il giorno 8 gennaio 2016 (cioè prima della notifica dell’appello) – l’appello è intervenuto quando la sentenza di primo grado era già passata in giudicato.

Tale motivo è assorbente.

Ad ogni modo, sottolinea la Cassazione,  i ricorrenti, attraverso le censure si spingono a prospettare la rinnovazione del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative di legittimità. Invero, le censure sono tutte dirette a denunciare la congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti.

Per tale ragione viene ribadito che il Giudice di merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma è sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze.

Avv. Emanuela Foligno

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