Sinistro stradale mortale e risarcimento al convivente (Cass. Civ. sez. III, 28 marzo 2023, n. 8801).
Sinistro stradale mortale: il risarcimento spetta anche al convivente more uxorio.
Con la decisione qui a commento la Suprema Corte ha sottolineato che “ il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto – con riguardo sia al danno morale sia a quello patrimoniale allorquando emerga la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato – anche al convivente more uxorio del defunto”.
La corte di Appello di Torino ha commesso due errori di diritto laddove non ha correttamente valutato il materiale probatorio e la stabile convivenza tra la vittima e il convivente superstite.
La prima censura svolta dalla ricorrente concerne il metodo utilizzato per la valutazione del materiale probatorio; la seconda riguarda la configurabilità di una relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale tra il convivente deceduto e la superstite, di talchè sussisterebbero le medesime prerogative risarcitorie riconosciute al coniuge.
La Suprema Corte, sul primo motivo, rammenta che acquisita una pluralità di elementi che costituiscono indici rilevanti in ordine alla configurabilità di una determinata situazione produttiva di ricadute giuridicamente rilevanti, gli stessi non possono essere presi in considerazione atomisticamente, ma devono essere considerati nella loro unitarietà e nella loro interazione l’uno con l’altro..
Per quanto concerne il “valore” da attribuirsi alla convivenza, il Giudice di appello non ha tenuto in considerazione l’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo cui, con riferimento al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale “deve essere riconosciuto – con riguardo sia al danno morale sia a quello patrimoniale – allorquando emerga la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato – anche al convivente more uxorio del defunto” (Cass. 23725/2008; Cass. n. 12278/2011).
Oltre a ciò, gli Ermellini sottolineano anche la nozione di convivenza di fatto prevista dalla L. n. 76/2016 (Legge Cirinnà), che all’art. 1, comma 36, definisce i conviventi di fatto come “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” e che presuppone “l’esistenza dell’elemento spirituale, il legame affettivo e di quello materiale o di stabilità, la reciproca assistenza morale e materiale, fondata in questo caso non sul vincolo coniugale e sugli obblighi giuridici che ne scaturiscono, ma sull’assunzione volontaria di un impegno reciproco”.
Conclusivamente, la Corte di Appello non ha erroneamente motivato le proprie ragioni ritenendo privi di univocità e gravità gli elementi del sinistro stradale mortale di fatto esaminati.
La decisione viene cassata con rinvio alla Corte territoriale di Torino in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno
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