L’erede legittimo del disponente ha sempre interesse a far valere la nullità del negozio col quale un bene oggetto di disposizione testamentaria a titolo di legato (nel caso di specie un vitalizio oneroso), sia poi trasferito al soggetto designato legatario con un contratto inter vivos

La Corte d’appello di Ancona aveva dichiarato inammissibile, per difetto di interesse ad agire, la domanda proposta dalla ricorrente volta ad accertare la nullità del vitalizio oneroso stipulato fra il convenuto e la comune genitrice, in seguito deceduta.

La Corte aveva rilevato che la defunta aveva già disposto testamento del bene oggetto del negozio impugnato, lasciandolo al medesimo cessionario, a titolo di legato.

Secondo la corte d’appello l’attore, in assenza di domande proposte nei confronti del legatario o volte all’impugnativa del testamento, non aveva un interesse concreto e attuale all’accertamento della nullità del negozio, non potendo pretendere la restituzione del bene all’asse ereditario, perché destinato al legatario.

La vicenda è pertanto, giunta in Cassazione.

Col primo motivo di ricorso il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 100 c.p.c. per avere la corte di merito dichiarato inammissibile, per carenza di interesse ad agire la domanda volta a far accertare la nullità del contratto di vitalizio intercorso fra il convenuto e il comune genitore delle parti in causa.

Nella specie, la corte aveva negato l’interesse ad agire sulla base dei seguenti rilievi:

  • il bene oggetto del contratto aveva già costituito oggetto di legato in favore del cessionario;
  • la nullità del contratto di vitalizio oneroso, pure in ipotesi accertata e dichiarata, non comportava la revoca del legato;
  • il bene oggetto del contratto rimaneva così appannaggio del medesimo beneficiario in forza del diverso titolo mortis causa;
  • quindi, in assenza di impugnazione del testamento o della singola disposizione, l’eventuale accoglimento della domanda avrebbe lasciato il coerede che l’aveva proposta nella medesima posizione.

Il giudizio di legittimità

La Corte di Cassazione (Sesta Sezione Civile, ordinanza n. 5421/2020) non ha condiviso siffatto ragionamento. In primo luogo si è obiettato che, secondo l’orientamento condiviso, la locuzione “chiunque vi ha interesse” che l’art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l’azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che, non avendo sottoscritto il contratto, sono rimasti estranei ad esso e non già alle parti stipulanti che, in quanto tali, sono sempre legittimate all’esercizio di detta azione essendo in re ipsa il loro interesse all’accertamento della nullità (Cass. n. 7017/1994; n. 9010/1999) e anche se hanno dato causa esse stesse alla nullità medesima.

È quasi inutile soggiungere che l’erede o il coerede, subentrando nella posizione del de cuius, divengono parte dei contratti da esso stipulati (Cass. n. 12242/2011; n. 4282/1997; n. 1552/1988).

A tali considerazioni, già di per sé sufficienti a giustificare la cassazione della sentenza, il Supremo Collegio ha, altresì, osservato che nel caso di specie, a far valere la nullità del contratto di vitalizio era uno dei figli del contraente defunto e quindi un soggetto rientrante nella categoria dei legittimari.

Ora, – hanno chiarito gli Ermellini – “nel caso in cui un bene, oggetto di disposizione testamentaria a titolo di legato sia stato poi trasferito al soggetto designato legatario con un contratto inter vivos, sussiste sempre l’interesse dell’erede legittimario del disponente concreto ed attuale, a fare accertare la nullità del negozio dispositivo, anche se l’azione non sia accompagnata da un’azione volta a impugnare il testamento o la singola disposizione”.

Al riguardo, è stato sufficiente ribadire che i beni legati, in quanto compresi nei beni relitti, sono conteggiati nella massa di calcolo della legittima e quindi ne condizionano la misura (art. 556 c.c.); se il legatario, come nel caso in esame, sia a sua volta legittimario, si impone un problema di imputazione del legato alla legittima del beneficiario o alla disponibile, con gli inevitabili riflessi sulla ripartizione dei beni ereditari che entro certi limiti prescindono dall’esercizio dell’azione di riduzione.

Per queste ragioni, la Corte ha accolto il ricorso e rinviato la causa alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione per un nuovo esame.

La redazione giuridica

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