L’atteggiamento ostruzionistico della madre che impedisce intenzionalmente la frequentazione del proprio figlio minore con l’altro genitore è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c.

La vicenda

Cinquemila euro è la sanzione che la Corte di Appello di Torino aveva disposto a carico di una donna ritenuta responsabile di aver impedito la frequentazione padre- figlio, a causa dei forti conflitti esistenti tra i due dopo la separazione.

La somma era stata disposta in favore del figlio, quale risarcimento del danno da lesione del diritto alla bigenitorialità.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici piemontesi, in quanto coerente e immune da vizi sia sotto il profilo fattuale che giuridico.

Ed infatti, la corte territoriale aveva adeguatamente motivato l’esistenza dei presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 709-ter comma 2 c.p.c., in quanto dalla sentenza impugnata era emerso che il padre dal dicembre del 2010 al luglio del 2013 aveva incontrato il figlio solo tre volte, nonostante gli accordi intervenuti tra i genitori che prevedevano una più ampia frequentazione.

La decisione

I comportamenti ostativi contestati alla ricorrente avevano correttamente condotto alla condanna di risarcimento in favore del figlio, allo scopo di censurare proprio la mancata frequentazione con l’altro genitore a causa del ruolo svolto dalla madre.

Ed invero, «le misure sanzionatorie previste dall’art. 709-ter c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze o di atti “che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento (Cass. 16980/2018)».

Nel caso in esame, la Corte d’appello aveva ritenuto comprovato l’“atteggiamento ostruzionistico della madre ed il condizionamento al corretto svolgimento delle modalità di affidamento del minore, nonché il disagio, le sofferenze ed i conflitti derivati al minore a causa dei suoi atteggiamenti”.

Sentenza e condanna, dunque, confermate in via definitiva.

La redazione giuridica

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