Vaccinazione per epatite A, si all’indennizzo anche se non obbligatoria

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vaccinazione nei luoghi di lavoro

Riconosciuto il diritto all’indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992 per i danni subiti da una donna che si era sottoposta alla vaccinazione per epatite A

Si all’indennizzo per i danni da vaccino anche se la somministrazione non è obbligatoria ma solo raccomandata. E’ quanto si desume dalla sentenza n. 7354/2021 della Cassazione, con la quale gli Ermellini hanno respinto il ricorso del Ministero della Sanità contro la decisione della Corte d’appello di Lecce che, in sede di rinvio e in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, aveva accolto la domanda di una donna volta ad ottenere l’indennizzo previsto dall’art. 1 delle Legge n. 210/1992, l’indennizzo di cui all’art. 1 della Legge n. 229/2005 e l’assegno una tantum di cui all’art. 4 della Legge n. 229/2005. Il Collegio territoriale, in particolare, aveva esposto che il giudice di primo grado aveva dato atto della sussistenza del nesso di causalità tra la patologia “lupus eritematoso sistemico” e la vaccinazione anti epatite A cui era stata sottoposta l’attrice e che, invece, nulla era stato precisato circa la possibilità di riconoscere il diritto all’indennizzo richiesto pur in presenza di vaccinazioni non obbligatorie, quale era la vaccinazione per epatite A.

Secondo la Corte d’appello la fattispecie rientrava nella sfera di applicabilità della Legge n. 210/1992 rilevando che “la vaccinazione antiepatite A, pur non imposta come obbligo giuridico, era stata fortemente incentivata dalla Regione senza lasciare spazio alla discrezionalità del singolo e che, dunque, non poteva differenziarsi dal caso in cui la vaccinazione era imposta per legge, da quello in cui era raccomandata da specifici atti normativi come nella fattispecie e che, pertanto, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, anche i danni derivati dalla vaccinazione di epatite di tipo A dovessero essere indennizzati” ai sensi della norma richiamata.

A fronte del ricorso presentato dal dicastero della salute – secondo cui il Giudice di secondo grado aveva illegittimamente esteso l’ambito applicativo della legge n. 210 del 1992 anche alla fattispecie in esame, pur non essendo vaccinazione obbligatoria – la Suprema Corte aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della Legge nella parte in cui non prevedeva il diritto all’indennizzo ai soggetti che avessero subito lesioni per effetto della vaccinazione antiepatite A non obbligatoria ma raccomandata.

La Consulta, con sentenza n. 118/2020, ha accolto l’eccezione. Riassunto il giudizio, la Cassazione ha quindi ritenuto ogni questione sul punto superata dalla pronuncia dei Giudici delle Leggi che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, delle Legge n. 210/1992 nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente all’integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da virus dell’epatite A.

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