Accolto il ricorso di un amministratore di condominio accusato di omicidio colposo per il decesso di una dipendente di una ditta di pulizie, colpita dall’ascensore dello stabile

Con la sentenza n. 10136/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un amministratore di condominio, condannato in sede di merito per il reato di cui all’art. 589 c.p., perché in qualità di committente dei lavori di pulizia della porzione superiore delle grate poste a protezione del vano ascensore, “ometteva di verificare l’idoneità tecnico-professionale” della ditta incaricata, nonché “di effettuare una compiuta valutazione del documento di valutazione dei rischi della predetta società, relativamente alle operazioni di pulizia, ove non erano individuati rischi e pericoli riguardanti operazioni da svolgersi su grate e ascensori e non era prescritta la disattivazione dell’alimentazione dell’elevatore nel corso dei lavori di pulizia sulla griglia protettiva”, e così concorreva con l’amministratore unico dell’azienda individuata alla morte di, una dipendente di tale società, la quale, “mentre svolgeva operazioni di pulizia della porzione superiore delle grate, veniva colpita dall’ascensore, azionato in discesa da una condomina, decedendo in conseguenza delle lesioni subite”.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, che l’amministratore del condominio non è titolare di alcuna posizione di garanzia, in quanto l’appalto dei lavori di ripulitura delle grate dell’ascensore era stato deciso ed assegnato mediante una delibera assembleare alla quale l’amministratore stesso era vincolato e a cui era tenuto a dare corretta attuazione, senza alcun autonomo potere di azione né di ingerenza in ordine ai lavori deliberati. L’assemblea condominiale aveva valutato sia l’idoneità tecnica che la capacità organizzativa della impresa incaricata. Quest’ultima aveva materialmente provveduto, avvalendosi di due dipendenti, alla pulitura delle grate dell’ascensore. Da ciò conseguiva che la disciplina di cui al d. Ig. n. 81 del 2008 non poteva applicarsi all’amministratore, il quale si era limitato a dare attuazione alla delibera assembleare, non esplicando alcun ruolo nell’esecuzione e nell’organizzazione dei lavori.

L’art. 26 d. Ig. n. 81 del 2008 indica, infatti, espressamente e unicamente il datore di lavoro quale titolare degli obblighi in materia di sicurezza, non essendo possibile, in materia penalistica, in ossequio al principio di stretta legalità, estendere i detti obblighi ad altri soggetti. Il titolare dell’impresa, che ne era anche direttore tecnico, era quindi l’unico ad avere l’obbligo di impartire le istruzioni ai dipendenti e di verificarne l’esatta osservanza da parte di questi ultimi. E comunque i lavori deliberati riguardavano la pulizia delle grate esterne dell’ascensore, ovvero lavori assai semplici, che non richiedevano, da parte dell’amministratore, alcun controllo continuo e capillare.

I Giudici Ermellini hanno ritenuto la doglianza meritevole di accoglimento. Non era infatti ravvisabile nel caso in esame l’aggravante della violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

All’Amministratore – hanno rilevato dal Palazzaccio – non poteva essere attribuita la qualità di committente, poiché committente era il condominio. Solo nel caso in cui fosse stato dimostrato il conferimento, da parte dell’assemblea condominiale, all’amministratore del potere di verificare l’idoneità tecnico-professionale della società incaricata e di effettuare una disamina del documento di valutazione dei rischi della predetta impresa relativamente alle operazioni di pulizia, avrebbe potuto ritenersi applicabile alo stesso il disposto dell’art. 90 d. Ig. n. 81 del 2008. Ma, come rilevato nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata, era riscontrabile al riguardo la più totale mancanza di elementi.

La redazione giuridica

Se sei stato/a vittima di un infortunio sul lavoro e vuoi ottenere, in breve tempo, il risarcimento dei danni fisici subiti o dei danni da morte di un familiare, scrivici per una consulenza gratuita di procedibilità a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Psicopatologia da malattia professionale e precedente indennizzo

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui