L’attribuzione del concorso di colpa può non essere diretta, ma ricavata dal collegamento eziologico esclusivo dell’evento con il comportamento dell’altro conducente (Tribunale di Frosinone, Sentenza n. 298/2021 del 16/03/2021 – RG n. 841/2018)
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il proprietario del veicolo Honda CVR proponeva appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Frosinone n. 1075/17 del 07.09.17.
Il proprietario della Honda deduceva che la responsabilità esclusiva del sinistro fosse da attribuirsi al conducente del veicolo VW Polo che invadeva la corsia di marcia opposta.
In primo grado, il Giudice di Pace, accoglieva parzialmente la domanda del proprietario della VW e riconosceva il prevalente concorso di colpa dello stesso nella determinazione del sinistro nella misura del 70% e condannava l’Assicurazione al risarcimento del danno.
Propone quindi appello la conducente-proprietaria della Honda ritenendo erronee le statuizioni del Giudice di Pace in relazione all’attribuzione del concorso di colpa della medesima nella misura del 30%, che non trovava alcuna giustificazione alla luce dell’istruttoria espletata.
Si costituisce in giudizio l’Assicurazione chiedendo la conferma della Sentenza emessa dal Giudice di Pace di Frosinone.
Nelle more dell’appello, il Tribunale con Sentenza n. 532/20 definiva parallelo giudizio, sempre contro l’Assicurazione, per il risarcimento delle lesioni personali subite dalla conducente della Honda in conseguenza del sinistro del 13.02.2012.
Tale sentenza, accoglieva la domanda proposta dalla proprietaria della Honda e accertava la esclusiva responsabilità del veicolo VW Polo nella determinazione del sinistro per cui è causa.
Il Tribunale, acquisito il fascicolo del giudizio a latere, ritiene l’appello fondato.
La decisione del Giudice di primo grado, laddove ha ritenuto che dall’analisi delle prove espletate, unitamente al Verbale redatto dai Carabinieri intervenuti, non fossero emersi sufficienti elementi che potessero far propendere per una chiara imputazione di responsabilità in capo al veicolo Honda è erronea.
Il primo Giudice non ha tenuto in debita considerazione che entrambi i testimoni oculari escussi hanno escluso qualsivoglia concorso di colpa della conducente della Honda CVR.
Uno dei testi ha infatti dichiarato: “Mi trovavo a bordo dell’autovettura di un mio collega di lavoro, con il quale stavamo transitando in Via Piana, seguivamo l’autovettura tipo SUV Honda ed all’improvviso in prossimità della curva, ove poi si è verificato il sinistro stradale, notavo che altra autovettura, VW Polo di colore grigio, proveniente in senso inverso, già da prima di interessare quella curva invadeva la corsia opposta marciando in corrispondenza della mezzeria. Immediatamente dopo urtava con l’autovettura Honda marciante regolarmente sulla propria corsia . Preciso che all’atto del sinistro l’autovettura VW Polo aveva invaso per gran parte la corsia opposta e nulla poteva fare l’altro veicolo per evitare il sinistro”.
Altro teste riferiva che: “l’autovettura che mi precedeva, una VW Polo di colore grigio chiaro, manteneva un’andatura di guida incerta, in quanto accelerava e rallentava bruscamente, invadendo più volte l’opposta corsia di marcia, per poi rientrare bruscamente in quella propria. Tentavo di allertare il “112”, per segnalare tale situazione di pericolo, ma non riuscivo in quanto il quel tratto i telefoni cellulari non funzionano” .
Gli Agenti, intervenuti in loco, hanno così ricostruito la dinamica del sinistro: “Il conducente del veicolo VW Polo, giunto in corrispondenza di curva sinistrorsa a visuale libera, verosimilmente per guida distratta od imprudente , perdeva il controllo del veicolo invadendo la corsia opposta e collidendo il veicolo Honda CR -V marciante regolarmente in senso inverso” .
Difatti, il conducente della VW è stato sanzionato ex art.141, commi 2 e 11, C.d.S., a tenore del quale “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Per tali ragioni è da ritenersi che il sinistro si è verificato esclusivamente per l’imprudente, pericolosa e negligente condotta di guida della VW Polo, per contro non è emersa alcuna condotta imprudente e/o poco accorta, o poco diligente, da parte della conducente dell’altro veicolo Honda.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la prova liberatoria per il superamento della presunzione di cui al comma secondo dell’art. 2054 c.c. può non essere diretta, ma possa risultare indirettamente attraverso l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente.
Ne consegue che la decisione di primo grado deve essere integralmente riformata, conseguentemente deve essere rigettata la domanda risarcitoria proposta in primo grado dal conducente della VW Polo.
Riguardo la ripetizione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, esse sono la conseguenza della riforma della decisione impugnata e fanno sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa.
Impregiudicato tale diritto alla restituzione, è necessario però formulare in sede di gravame rituale domanda in tal senso.
Nello specifico, l’Assicurazione ha formulato solo in ultimo domanda di rimborso di tutte le somme pagate in esecuzione della citata sentenza: tale domanda non può essere accolta, sia perché è stata formulata solo nelle memorie conclusionali, sia soprattutto perché, nel corso del giudizio, non è stata fornita prova del relativo pagamento, fermo ovviamente il diritto di ottenere il rimborso di tutto quanto effettivamente versato, sia pure in separata sede.
Ciò posto, il Tribunale, in funzione di Giudice d’Appello, dispone la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio, mentre quelle di CTU vengono attribuite nella misura del 50% tra le parti costituite; per il grado d’appello, invece, dispone la compensazione parziale, ponendo il residuo mezzo a carico delle parti soccombenti in solido tra loro.
Tale scelta, specifica il Tribunale, “appare comunque doverosa alla luce della regola generale di cui all’art. 91 cpc. La ratio di tale disposizione è che chi ha promosso, o proseguito un processo inutile, e/o ha perso, o ha costretto altri a promuovere o a proseguire un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall’elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l’accertamento del suo buon diritto (o per l’accertamento dell’inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all’art. 24 Cost.”.
In conclusione, il Tribunale di Frosinone, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Frosinone, accerta e dichiara che il sinistro si è verificato per esclusiva colpa del veicolo VW Polo, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in primo grado da quest’ultimo.
In ragione di ciò i convenuti vengono condannati in solido al pagamento delle spese di lite, nella misura della metà (1/2), per euro 1.300,00, oltre euro 190,00 per esborsi, con compensazione del residuo mezzo (1/2).
Avv. Emanuela Foligno
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