Ingestione di metadone e responsabilità per la morte del paziente

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ingestione di metadone

Irrazionalmente motivata sul nesso di causa la sentenza di condanna del medico per la morte del paziente, infermo di mente, dovuta a ingestione di metadone (Cassazione Civile, sez. VI, sentenza n. 6543 depositata il 10/03/2021)

Il 29 dicembre 2007 il paziente, infermo di mente ricoverato in una Struttura Ospedaliera si procurava la morte mediante ingestione di metadone.

Il Medico, direttore della Struttura, veniva imputato per omicidio colposo, e nel procedimento penale si costituivano come parti civili i prossimi congiunti della vittima.

All’esito del procedimento penale il Medico imputato veniva condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili.

La Corte di Cassazione, sezione IV penale, con sentenza 5.8.2016 n. 34457, dichiarava prescritto il reato e rilevava, tuttavia, che la sentenza di merito era irrazionalmente motivata sul piano del nesso di causa, e quindi annullava con rinvio anche i capi civili.

Riassunto il giudizio, la Corte d’Appello di Perugia, con sentenza 17.5.2018 n. 356 rigettava la domanda.

Riteneva la Corte di Perugia che i danneggiati, avendo transatto la lite con l’Assicurazione della responsabilità civile della Struttura Sanitaria, avevano liberato non solo la Struttura medesima, ma anche coloro del cui operato la Struttura era tenuta a rispondere, e quindi anche del Medico, nella sua qualità di Direttore.

In ogni caso, la Corte d’Appello evidenziava che il Medico convenuto aveva rilasciato dichiarazione di volere profittare della transazione stipulata tra danneggiati e assicuratore, ai sensi dell’art. 1304 c.c., e dunque il credito risarcitorio doveva ritenersi estinto a titolo di transazione anche nei suoi confronti.

La sentenza d’Appello è stata impugnata per cassazione dai congiunti della vittima, con ricorso fondato su due motivi.

Si costituisce in giudizio resistendo con controricorso il Direttore della Struttura.

Gli Ermellini non danno conto dei motivi di ricorso dei congiunti della vittima, in quanto lo stesso risulta inammissibile poichè privo di procura alle liti, come anche correttamente eccepito dal controricorrente.

Il ricorso non reca infatti in calce alcuna procura, nè questa è allegata agli atti, nè è menzionata nell’indice.

Senza passare all’esame, il ricorso viene integralmente rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e la Suprema Corte dichiara tenuta alla rifusione di tali spese, nei confronti della parte vittoriosa, l’avvocato dei ricorrenti.

Al riguardo è stato a più riprese affermato -sottolineano gli Ermellini- che nel caso di ricorso proposto da avvocato privo di procura speciale la condanna alle spese va pronunciata nei confronti dello stesso, poichè in tale ipotesi l’attività svolta da quest’ultimo non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità.

Il rigetto del ricorso, inoltre, costituisce il presupposto, per il pagamento sempre a carico dell’avvocato di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

In conclusione, la Corte di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’avvocato dei ricorrenti alla rifusione in favore del Direttore della Struttura delle spese di lite liquidate nella somma di euro 10.200,00, oltre al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Avv. Emanuela Foligno

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