In sede amministrativa l’Inail non riconosce il nesso causale tra l’infortunio e il danno subito ritenendolo derivante da cause preesistenti ed estranee all’infortunio (Tribunale di Velletri, Sez. lavoro, Sentenza n. 423/2021 del 16/03/2021 – RG n. 64/2019)

Il lavoratore agisce in giudizio onde vedersi riconosciuto l’indennizzo Inail per danno biologico della misura del 8% derivante dall’infortunio avvenuto il 28.9.2016.

Si costituisce l’Inail contestando le pretese del lavoratore e chiedendo il rigetto della domanda.

La causa viene istruita con la produzione documentale e CTU Medico-Legale, al cui esito il Tribunale ritiene parzialmente fondata la domanda del lavoratore.

Preliminarmente, il Tribunale in punto di diritto evidenzia che:

“- l’art. 74, co. 1 -2, del D.P.R. n. n. 1124/1965 stabilisce che ” 1. Agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l’attitudine al lavoro. 2. Quando sia accertato che dall’infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un’inabilità permanente tale da ridurre l’attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, una rendita d’inabilità rapportata al grado dell’inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli artt. da 116 a 120 : 1) per inabilità di grado dall’undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado della inabilità, come dalla tabella allegato n. 6, dal cinquanta per cento al sessanta per cento; 2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilità; 3) per inabilità dall’ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento “.

“- l’art. 83, co. 1/3 del T.U. n. 1124/1965 dispone che ” 1. La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell’Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell’attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione delle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall’infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell’attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile. 2. La domanda di revisione deve essere presentata all’Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell’infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell’attitudine al lavoro. 3. L’Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima ” e l’art. 84 del D.P.R. cit. precisa che ” Qualora in seguito a revisione la misura della rendita sia modificata, la variazione ha effetto dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione “.

“- l’art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 prevede che ” 1. […] il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. 2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l’Inail nell’ambito del sistema d’indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all’ articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico , eroga l’indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell’apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l’applicazione di tale tabella si fa riferimento all’età dell’assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell’ articolo 91 del testo unico ; b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui all’apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti” e per il grado percentuale di menomazione. […]. 7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83 , 137 e 146 del testo unico . La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell’integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l’indennizzo in capitale calcolato con riferimento all’età dell’assicurato al momento della soppressione della rendita. […] 11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile “.

Ciò evidenziato, il Tribunale dà atto che in sede amministrativa Inail non riconosceva il nesso causale tra il lamentato infortunio del 28/9/2016 e il danno subito dal lavoratore, e riteneva che tale danno fosse derivato da cause preesistenti ed estranee all’infortunio.

All’esito della C.T.U. esperita il Consulente ha ritenuto che: “(A) sussiste un nesso di causalità tra l’infortunio sul lavoro del 28/9/2016 e il danno lamentato dalla parte ricorrente; (B) il danno subito dalla parte ricorrente quale conseguenza dell’infortunio sul lavoro di cui sopra può esser qualificato come danno biologico (menomazione permanente all’integrità psicofisica) e stimato nella misura del 6%.”

Il Tribunale ritiene le conclusioni della CTU logiche, razionali e pienamente intellegibili e le condivide integralmente.

In assenza di diversa indicazione da parte del CTU, la decorrenza del danno viene fatta risalire al momento di presentazione della domanda amministrativa.

Viene, dunque, riconosciuto in capo alla parte ricorrente – ai fini di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 e per effetto dell’infortunio sul lavoro del 28/9/2016 – un indennizzo Inail per danno biologico complessivamente pari al 6%, con decorrenza dalla domanda amministrativa .

Le spese di lite liquidate nella misura di euro 2.400,00 oltre accessori di legge vengono compensate parzialmente nella misura di 1/2, in ragione della soccombenza parziale reciproca.

Le spese di C.T.U. vengono poste a carico dell’Inail.

In conclusione, il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, accerta l’esistenza di un danno biologico permanente del 6% per effetto dell’infortunio sul lavoro verificatosi in data 28/9/2016, condanna l’Inail al pagamento del conseguente indennizzo in favore della parte ricorrente, con decorrenza dalla domanda amministrativa.

Condanna, inoltre, l’Inail al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, compensate parzialmente per euro 1.200,00, e al pagamento delle spese di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

Se sei stato/a vittima di un infortunio sul lavoro e vuoi ottenere, in breve tempo, il risarcimento dei danni fisici subiti o dei danni da morte di un familiare, scrivici per una consulenza gratuita di procedibilità a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Psicopatologia da malattia professionale e precedente indennizzo

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui