La costituzione di parte civile è la dichiarazione con la quale il soggetto danneggiato dal reato diviene parte all’interno del processo penale, al fine di avanzare al Magistrato Giudicante penale la richiesta di risarcimento dei danni.
Ebbene, qual è il danno risarcibile?
Prima di rispondere a tale quesito, risulta opportuno svolgere delle brevi precisazioni, in punto squisitamente di diritto.
Innanzitutto, appare opportuno spiegare, ad avviso di chi scrive, la distinzione tra persona offesa dal reato e soggetto danneggiato, mediante un esempio di scuola.
Tizio risulta imputato per il reato di omicidio di Caio: ebbene, Caio sarà persona offesa dal reato, i suoi parenti, invece, ricopriranno la qualità di danneggiati, con conseguente possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale.
Ancora, la dichiarazione di costituzione di parte civile deve rispettare taluni requisiti formali, espressamente indicati nel Codice di Rito, ed avvenire nel lasso di tempo codificato – che eviterò di indicare in questa sede, al fine di non tediare il lettore – decorso il quale la costituzione sarà dichiarata inammissibile per intempestività.
Inoltre, risulta opportuno precisare che il soggetto danneggiato che intende avanzare all’A.G. richiesta di ristoro dei danni patiti, si troverà dinanzi ad una duplice possibilità: costituirsi parte civile nel processo penale ovvero proporre istanza di risarcimento dei danni dinanzi al Giudice civile.
Ebbene, ma quali sono quindi i danni risarcibili?
L’art. 185 c.p. recita testualmente: “Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole o le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.
Dunque, il danno risarcibile è quello patrimoniale e quello morale.
In particolare, il danno patrimoniale è rappresentato dal pregiudizio economico che discende dalla consumazione del reato da parte dell’imputato, quello morale, invece, espressamente disciplinato dall’art. 2059 c.c., è costituito dai dolori fisici e psichici cagionati dall’illecito.
Ebbene, ma come avviene la quantificazione del danno?
Dunque, per una questione di trasparenza, rappresento immediatamente che i criteri sono piuttosto complessi da spiegare ed a tal riguardo vi sono manuali di Dottrina e di Giurisprudenza di Legittimità.
Molto brevemente, evidenzio che nella quantificazione del danno l’Organo Giudicante tiene conto di svariati elementi fattuali, quali il contributo economico apportato dalla vittima nei confronti dei soggetti danneggiati (ossia, la parte civile costituita nel processo penale), il legame affettivo sussistente tra costoro, etc..
Ma, in particolare, per il calcolo dell’importo derivante da danno biologico si tiene conto dei riferimenti indicati nelle c.d. tabelle di Milano e di Roma, che rappresentano i capisaldi per la determinazione del quantum risarcibile.
Avv. Aldo Antonio Montella
(Foro di Napoli)



