Per il Consiglio di Stato non occorre alcun atto di conferimento da parte della Asl e pertanto, al medico ospedaliero titolare del posto di responsabilità immediatamente inferiore, spettano funzioni di guida, responsabilità e relativo adeguamento economico

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 957/2017 ha condannato l’Asl 1 di Sassari a rifondere la cifra di 5mila euro a una dottoressa che per oltre due anni, dal novembre del 1995 al dicembre del 1997 aveva svolto, in quanto aiuto anziano, le funzioni di primario presso il II Laboratorio Analisi dell’Ospedale civile di Sassari, il cui posto primariale era rimasto vacante per collocamento in pensione della titolare.
Il medico tuttavia, non aveva ottenuto il relativo riconoscimento sotto il profilo stipendiale e si era pertanto rivolta al Tar della Sardegna. Il Giudice amministrativo aveva però respinto la richiesta di riconoscimento del superiore trattamento economico in virtù della mancanza di un formale incarico da parte dell’Azienda sanitaria allo svolgimento della funzione. Di qui il ricorso al Consiglio di Stato che ha accolto l’istanza del camice bianco ritenendola fondata.
“E’ ormai consolidato in giurisprudenza – si legge nella sentenza – il principio per cui, qualora l’aiuto anziano svolga funzioni primariali su un posto vacante, non occorre alcun atto organizzativo o di conferimento”. Come più volte ribadito dallo stesso Consiglio “non è ammissibile che, ove esista un posto apicale in una struttura sanitaria, le relative funzioni di guida e responsabilità non vengano esercitate dal medico ospedaliero titolare del posto di responsabilità immediatamente inferiore (nel caso l’aiuto anziano)”.
Tale ipotesi, infatti, “contrasterebbe con basilari principi di buon andamento del sistema di sanità pubblica, e priverebbe la comunità degli utenti – pazienti della indispensabile figura, responsabile sotto ogni aspetto, della guida della struttura sanitaria”. L’Amministrazione, chiariscono i Giudici, non potrebbe mantenere vacante un posto apicale e al tempo stesso sottrarre al sistema la figura apicale, “profittando, senza alcun onere, della prestazione doverosa del primario, come si è detto, verso gli utenti – pazienti”.
In conclusione, il Consiglio ha quindi riconosciuto, in il diritto dell’appellante al trattamento differenziale stipendiale corrispondente al trattamento complessivo del primario per i periodi oggetto del ricorso, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali.
 

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