L’Ispettorato del Lavoro ha fornito ulteriori precisazioni in merito ai casi in cui la badante non in regola presti servizio presso una famiglia
In quali conseguenze sanzionatorie può incorrere la famiglia presso la quale presti servizio una badante non in regola? E cosa accade, invece, quando gli Ispettori del Lavoro riscontrano somministrazione illecita di manodopera, ossia se le società sono prive delle necessarie autorizzazioni per proporre le badanti alle famiglie?
Secondo l’Ispettorato del Lavoro, non vi sono, in questi casi, conseguenze sanzionatorie per le famiglie se la società che somministra il personale non è in regola.
È questa la conclusione riportata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 5617 del 21 giugno 2017, in quanto chi si avvale della prestazione della badante non in regola “somministrata” da una cooperativa o da una società che non è autorizzata all’intermediazione di manodopera, non potrà subire le conseguenze di tale irregolarità.
Nella nota, inoltre, si legge che la sanzione amministrativa prevista all’art. 18, comma 1 del d.lgs. 276/2003 “si applicherà unicamente nei confronti del somministratore e non anche nei riguardi dell’utilizzatore/famiglia privata, fruitrice del servizio di assistenza alla persona, la quale non sarà, peraltro, chiamata a rispondere ex artt. 35 e 38 de.lgs. n. 81/2015″.
La disciplina, infatti, fa riferimento al mondo produttivo, escludendo in modo chiaro gli attori del mondo prettamente sociale quali le famiglie.
A sostegno della nota emanata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, vi sono inoltre delle ragioni di ordine pratico oltre che di giustizia. Tra queste, la difficoltà per le famiglie di verificare che i soggetti che somministrano siano legittimati e in possesso delle particolari autorizzazioni previste ex lege per lo svolgimento dell’attività di somministrazione.
Il d.lgs. 276/2003, infatti, prevede espressamente che per lo svolgimento delle attività di somministrazione di manodopera, nonché di intermediazione, ricollocazione professionale, ricerca e selezione del personale, siano necessarie apposite autorizzazioni e l’iscrizione ad apposito albo. Chi non ottempera ai requisiti previsti dalla legge, rischia quindi una sanzione, prima della depenalizzazione ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giorno di lavoro.
Tuttavia, è importante precisare che, la medesima sanzione, era prevista anche per l’utilizzatore che si fosse avvalso della manodopera fornita da soggetti non legittimati. Da questo è sorta la necessità di fornire una risposta in merito alla questione riguardante le famiglie che si avvalgono di una badante non in regola, in quanto risultano utilizzatori della manodopera fornita.
Nello specifico, la depenalizzazione delle fattispecie in esame a seguito del decreto legislativo 8/2016, ha fatto sì che venisse ribadita l’estraneità delle famiglie private in merito agli illeciti previsti dal d.lgs. 276/2003.
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