La Cassazione stila un vademecum sugli elementi necessari per configurare il mobbing a scuola e fornisce chiarimenti sull’onere della prova
Come evidenziato in diverse sentenze, il mobbing a scuola è un fenomeno frequente. Analogamente, anche in questo come in altri casi riguardanti diversi contesti lavorativi, deve valere lo stesso principio processuale di sempre. Vale a dire che chi agisce in giudizio per chiedere l’accertamento dell’esistenza di un fenomeno di mobbing non può limitarsi a riferirlo, ma deve provarlo, pena la soccombenza.
Nel caso di specie, la causa è nata su impulso di un direttore dei servizi generali ed amministrativi alle dipendenze di una scuola media. Questi si sentiva vittima di angherie e in genere attività persecutorie ad opera della preside.
I giudici di Cassazione, nella ordinanza n. 21262/2017, hanno ricordato che, ai fini della configurabilità del mobbing a scuola, contano alcuni elementi.
Elementi “il cui accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato”.
Questi sono:
“a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
- b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
- c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;
- d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (Cass. n. 17698/2014)”.
Insomma, per provare il mobbing a scuola deve essere dimostrato l’intento persecutorio.
Sul lavoratore grava l’onere della prova degli elementi sopra indicati. Questo in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., “implicano la necessità – ricordano dal Palazzaccio – di una valutazione rigorosa della sistematicità della condotta e della sussistenza dell’intento emulativo o persecutorio che deve sorreggerla (Cass. n. 7382/2010).
La necessità della sussistenza dell’intento persecutorio, è stata peraltro riaffermata di recente dalla Cassazione (v. Cass. n. 2142/2017; Cass. n. 2147/2017).
Pertanto, si legge nella sentenza, “il mobbing, venendo in rilievo il principio del neminem ledere, sia pure nel più ampio contesto di cui all’art. 2087 c.c., la cui violazione deve essere fatta valere con autonoma azione -non – è riconducibile a mera colpa, occorrendo la prova di un intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi”.
Come dimostrare che si è vittima di mobbing a scuola?
L’attore si dovrà attrezzare per dimostrare quanto assume in giudizio.
Pertanto, dovrà avere chiari i comportamenti persecutori posti in essere. Poi dovrà disporre e valutare la prova offerta da chi agisce in modo che sia chiaro che le azioni vessatorie provengono dal datore di lavoro. Oppure, da un preposto o anche da altri dipendenti sottoposti al potere direttivo dei primi.
Ancora, dovrà avere a disposizione tutto il corredo di documenti medico clinici che dimostrino il nesso causale tra fatti lesivi e danno alla salute.
Infine, dovrà essere messo nelle condizioni di appurare immediatamente e facilmente il nesso eziologico tra il mobbing e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria dignità e/o integrità psico fisica. In conclusione, dovrà infine essere agevolato nel ricostruire l’intento persecutorio che unifichi tutti i comportamenti lesivi.
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